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Coniugi separati, ecco chi paga l’Imu della casa dove vivono i figli

L’abitazione in caso di separazione

ADOBESTOCK

di Pasquale Mirto

La domanda

In seguito alla separazione coniugale, il giudice ha assegnato la mia casa di proprietà a mia moglie, che vive con i nostri figli. È vero che quando i miei figli diventeranno maggiorenni dovrò pagare l’Imu su quella casa, visto che non vi risiedo più? Preciso che è l’unica casa di cui sono proprietario.
G. M. – Bari

Le informazioni reperite dal lettore sono corrette. Infatti, occorre considerare che, rispetto al passato, il legislatore considera l'abitazione del “genitore affidatario” in luogo del “coniuge assegnatario”. Con la nuova Imu, quindi, l'assimilazione all'abitazione principale opera solo in presenza di genitore affidatario, e si è tali sono in presenza di figli minori o di figli maggiorenni con handicap. Ifel (la Fondazione di ANCI) ha rilevato nelle FAQ del 9 marzo 2020 che le disposizioni in merito all'assegnazione della casa familiare riguardano i figli minori (articolo 337-sexies codice civile) e i figli maggiorenni portatori di handicap grave (articolo 337 septies codice civile). La Fondazione Ifel ricorda anche quanto precisato, con riferimento ai figli maggiorenni, dalla Corte di Cassazione n. 10204/2019: «il collegamento tra affidamento, contributo al mantenimento e assegnazione della casa familiare è attenuato con il raggiungimento della maggiore età. Non è più in campo la decisione sulla titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale.

L’esigenza di preservare la continuità dell'habitat domestico in funzione dell'equilibrato sviluppo psico-fisico del minore perde di centralità con il raggiungimento della maggiore età per lasciare spazio alle esigenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale. Rimane come preminente criterio attributivo la prosecuzione della coabitazione del figlio maggiorenne non autosufficiente e la valutazione del suo interesse, oltre che del valore economico patrimoniale, del godimento dell'immobile in relazione alla reciprocità degli obblighi economico patrimoniali dei genitori, ma viene meno il nesso eziologico diretto con i provvedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale (e alla titolarità in casi residuali) e al collocamento dei minori». Detto in altri termini, in presenza di figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente può porsi la necessità di continuare il mantenimento della casa familiare, ma ciò non avviene in virtù della qualifica di “genitore affidatario”, ma in ragione degli obblighi economico patrimoniali dei genitori, a nulla rilevando la circostanza che fiscalmente si tratti di figlio “a carico”.

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