Contabilità

Patent box «fai-da-te» con effetto contabile già sui bilanci 2019

Il Dl Crescita ha previsto la possibilità di autoliquidazione del beneficio. Ecco come rilevare il credito sulle imposte anticipate

ADOBESTOCK

di Gianluca Cavallari

Autoliquidazione del Patent al test delle imposte anticipate. L’articolo 4 del Dl 34/2019,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 (Dl Crescita), ha modificato il regime del Patent box, prevedendo una generale facoltà di “autoliquidazione” del beneficio da cui deriva la possibilità per il contribuente di determinare in maniera autonoma e indicare direttamente in dichiarazione l’agevolazione spettante.

In vista della preparazione dei bilanci per l’anno 2019, gli operatori che hanno deciso di avvalersi di questa facoltà , stanno valutando i possibili effetti ai fini della corretta determinazione del credito per imposte anticipate da iscriversi in bilancio. Nel concreto gli enti si troveranno, difatti, a dover ripartire il relativo beneficio fiscale relativo al 2019 in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione Redditi e Irap 2020 per l’anno 2019 e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi (2020 e 2021) apportando le relative variazioni in diminuzione.

Sul punto, per coloro i quali adottano i principi contabili italiani, il principio Oic 25, paragrafo 30, prevede che le imposte anticipate e differite siano rilevate […] nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee ed il calcolo della fiscalità differita tenga conto della specificità delle diverse normative fiscali in materia di imponibilità e deducibilità.
Con riferimento agli enti Ias adopter, il principio internazionale Ias 12 prevede invece che, qualora sia probabile che il recupero dell’estinzione di un valore contabile aumenti (riduca) i futuri pagamenti di imposte rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali, l’entità rilevi una passività (attività) fiscale differita.

Dalla lettura dei principi contabili citati, parrebbe che in caso di fruizione dell’agevolazione da Patent Box mediante il nuovo meccanismo dell’autoliquidazione, sia ragionevole per procedere alla rilevazione di un credito per imposte anticipate per i “due terzi” non fruiti a causa della deduzione frazionata scandita dalla norma, a condizione, naturalmente, che sussistano i presupposti previsti dai principi contabili medesimi.

Un simile meccanismo di stanziamento della fiscalità anticipata ricorderebbe, peraltro, quello già individuato in caso di eccedenze di interessi passivi indeducibili (ex articolo 96 del Tuir, Dpr 917/1986) ed eccedenze Ace riportabili a decremento del reddito netto complessivo degli esercizi successivi.

La particolarità della differenza temporanea rilevata nel caso in esame è rappresentata dal fatto che la medesima sorge a fronte dell'applicazione di una normativa fiscale applicata solo previa manifestazione da parte del contribuente di avvalersi di un regime facoltativo (opzione per autoliquidazione).

Di conseguenza, il disallineamento tra il binario civilistico e il binario fiscale è creato discrezionalmente dal contribuente senza doversi applicare sulla base di un dettato normativo perentorio, il che ricorda, tra l’altro, lo stanziamento della fiscalità differita di cui all’articolo 86 del Tuir in materia di rateizzazione delle plusvalenze.

Considerata, pertanto, l’analogia di questa differenza temporanea con il meccanismo applicativo sotteso ad altre differenze temporanee già trattate ai fini della fiscalità differita e anticipata, lo stanziamento delle imposte anticipate sulle future variazioni in diminuzione spettanti a seguito dell’adesione all’opzione per autoliquidazione da Patent Box sembrerebbe spiegabile, in presenza delle altre condizioni richieste dai principi contabili, a partire dai bilanci per l’anno 2019.

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