Controlli e liti

Consolidato fiscale interrotto, la consolidante acquisisce i crediti

di Luca Benigni, Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

L’opzione per il consolidato fiscale che si interrompe in via anticipata a causa della cessazione dal Registro imprese di una società consolidata ripristina in capo alla consolidante i crediti d’imposta, diversi dall’Ires fino a quel momento maturati dalla stessa consolidata e poi riportati opportunamente in dichiarazione. Questo in quanto la possibilità della cessione dei predetti crediti alla consolidante, consentita per la sola compensazione con i debiti dell’Ires dovuta sui redditi delle società del gruppo, vale solo finché vige il consolidato fiscale. Così la Cassazione, sezione quinta civile, sentenza n. 4155-2018 depositata ieri.

Una società operante nel settore della distribuzione di vernici, dopo l’acquisizione di un’altra società del settore, opta per il regime fiscale di consolidato fiscale nazionale. Negli anni d’imposta 2005 e 2006 la controllata/consolidata trasferisce alla contribuente/consolidante crediti Irap ed Iva che però, a causa di flessioni del mercato, non vengono utilizzati non essendoci importi dovuti a titolo di Ires di gruppo.

Nel dicembre 2005 la controllata/consolidata viene poi posta in liquidazione e alla fine del 2006, dopo l’approvazione del piano di riparto, viene cancellata dal registro imprese e si interrompe così anticipatamente l’opzione per il consolidato fiscale. La consolidante chiede allora a rimborso Irap per oltre 7mila euro e Iva per oltre 9mila euro ma l’Amministrazione rigetta l’istanza in quanto, a suo dire, i crediti Irap ed Iva non potevano essere trasferiti al consolidato in quanto non vi erano debiti Ires.

La società si oppone ante la Ctp. Il rimborso è illegittimo in quanto, in base alla pregressa piena titolarità di tutte le quote della controllata ora cessata, sussiste la successione nelle residue posizioni attive e passive. L’amministrazione resiste. Il trasferimento di crediti di imposta diversi dall’Ires è consentito per la compensazione con debiti relativi all’Ires e dunque la contribuente, non avendo debiti Ires da compensare, non era legittimata a far valere la pretesa azionata, che spettava eventualmente al liquidatore della controllata poi cessata. Ma i giudici di merito danno ragione alla contribuente costringendo l’amministrazione ad andare in Cassazione.

Ma la Corte rigetta il ricorso. In vigenza del consolidato fiscale la cessione dei crediti diversi dall’Ires da parte della società consolidata a favore della consolidante può avvenire soltanto ai soli fini della compensazione con l’Ires dovuta sui redditi del consolidato di gruppo. Tuttavia, in caso di interruzione anticipata dell’opzione per il consolidato, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione, i crediti chiesti a rimborso e le eccedenze di imposta riportate a nuovo permangono nell’esclusiva disponibilità della società controllante/consolidante.

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