Imposte

Consolidato possibile anche con il calcolo «catastale» del reddito

di Gian Paolo Tosoni

Il consolidato fiscale è possibile anche se una società agricola del gruppo ha optato per la determinazione del reddito su base catastale; lo precisa l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 28/E di ieri che ha fornito la risposta ad alcuni quesiti.

Si ricorda che a norma dell'articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006, le società agricole a responsabilità limitata (oltre alle Snc e Sas), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Dlgs 99/2014 (denominazione società agricola ed oggetto esclusivo di attività agricola), possono optare per la determinazione del reddito imponibile in base al reddito agrario in base all'articolo 32 del Tuir. In questo caso le società in sede di dichiarazione dei redditi annullano il reddito effettivo portando in diminuzione i ricavi ed in aumento i costi e dichiarano il reddito catastale.

L'Agenzia conferma quindi che la determinazione del reddito su base catastale, anziché in modo analitico, non rientra fra le esclusioni del consolidato fiscale e quindi l'opzione di cui all'articolo 117 del Tuir è legittima. Infatti le esclusioni dal consolidato fiscale riguardano le ipotesi di riduzione della aliquota dell'imposta, ma non di una determinazione agevolata del reddito.

L'Agenzia nega invece la possibilità di dedurre dal reddito complessivo netto globale l'eccedenza di Ace della controllata società agricola. La risoluzione richiama l'articolo 9 del decreto 3 agosto 2017 che vieta il beneficio dell'Ace alle società agricole che dichiarano il reddito catastale. Per questa ragione viene negato anche il riporto dell’eccedenza; l'Agenzia prevede che nella determinazione del reddito complessivo globale, ai fini Ace, vada esclusa la quota di reddito agrario trasmesso al consolidato dalla società agricola.

Altra precisazione fornita dall’Agenzia riguarda la rateizzazione delle plusvalenze in cinque quote costanti qualora il bene sia posseduto da almeno tre anni. Si ricorda che ai sensi del Dm 213 del 27 settembre 2017 in vigenza di applicazione del regime catastale, i beni immobili generano comunque plusvalenza o minusvalenza; l’eventuale plusvalenza può essere rateizzata ai sensi dell'articolo 86 del Tuir.

Invece sul riporto degli interessi passivi eccedenti il 30% del Rol, l'Agenzia nega la possibilità del riporto dagli anni precedenti in cui la società era tassata a bilancio. Si ricorda che il citato decreto 213 prevede che anche in vigenza della opzione per il regime catastale, la società può dedurre costi che si sono manifestati in periodi di tassazione a bilancio, ma rinviati a quelli successivi per effetto delle disposizioni del Tuir; analogamente si possono riportare le perdite d'esercizio. Invece per il riporto degli interessi passivi l'Agenzia richiama il dato letterale della norma ministeriale che non lo prevede espressamente.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 28/E/2018

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