Controlli e liti

Consorzi, obbligo di ribaltare sulle consociate le operazioni economiche

La sentenza 37846/2021 della Cassazione: si tratta di una struttura «neutra» che non può beneficiare di vantaggi

immagine non disponibile

di Roberto Bianchi

Il consorzio, in quanto struttura sostanzialmente «neutra», non ha la possibilità di beneficiare di alcun vantaggio in quanto lo stesso, al pari dell’eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate. L’ente consortile, pertanto, ha l’obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge (specie quanto all’inerenza), o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso conseguite che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 37846/2021.

Il trattamento fiscale

La vicenda rappresenta un aspetto peculiare del più vasto tema dei rapporti tra consorzio e consorziate, tenuta in considerazione la molteplicità delle contingenze nelle quali tale relazione può essere declinata.

Conseguenza di questa vicenda è la qualificazione giuridica del rapporto tra i due soggetti, e, nello specifico, se debba porsi in termini di mandato, con o senza rappresentanza, circostanza che costituisce la premessa dell’ulteriore problematica in ambito tributario afferente al trattamento fiscale dei rapporti intercorrenti tra consorzio e consorziate, con particolare riguardo ai costi e ricavi trasferiti dal primo sulle seconde, nel rispetto dello scopo mutualistico.

Al rapporto tra società consortile e consorziate si è interessata anche la giurisprudenza al punto che, in ambito tributario, la vicenda è giunta sino alle sezioni unite della Corte (sentenze 12190/2016 e 12191/2016).

Tali pronunce, pur affermando che non sussiste alcuna incompatibilità tra l’oggetto consortile e lo scopo di lucro, non hanno sostenuto postulati altrettanto sommari in merito alla relazione con le consorziate, considerato che quest'ultima dipende in prevalenza dalla situazione di fatto che può mutare caso per caso; ed è proprio per questa ragione che le sezioni unite hanno affermato che la stessa rappresenta una questione palesemente afferente al merito.

Neutralità fiscale del consorzio

In ambito tributario la dottrina sottolinea come il concetto di neutralità fiscale del consorzio sia sempre quello che lo caratterizza evidenziando però che, almeno per la parte di attività consistente nell’esecuzione di appalti in proprio da parte dell’ente, è necessario valicare tale assioma. In precedenza, il concetto tramite il quale veniva esaminata la situazione fiscale dei consorzi e delle società consortili era rappresentato dall’estraneità al risultato, che si andava a generare direttamente in capo alle consorziate. Tuttavia, la dottrina attualmente ammetta che, entro determinati limiti, i consorzi possano anche non avere esclusivamente causa mutualistica, indebolendo la tesi secondo la quale, in ambito tributario, il consorzio dovrebbe essere un soggetto puramente neutro, orientando la dottrina a riconoscere, nell’ambito dell’imposizione diretta, la strada della imponibilità del reddito generato autonomamente dal consorzio.

Tutto ciò risulta essere allineato al rapporto civilistico correlato al trattamento tributario in quanto, se il consorzio esegue i lavori in proprio, è complicato individuare il rapporto sottostante nel mandato senza rappresentanza.

Pertanto, nell’ambito delle imposte dirette (per le quali il presupposto dell’imposizione trova la sua genesi nel possesso del reddito), nella circostanza in cui il consorzio assume ed esegue l’appalto, tale attività si configura quale fonte del reddito e il consorzio quale artefice della prestazione che lo genera.

Tuttavia, in una decisione che si riferisce all’obbligo di ribaltamento anche in caso di mancata esecuzione di lavori, la Corte suprema (sentenza 16410/2008) ha specificato che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile devono essere direttamente riferibili alle società consociate.

Per le imprese socie, infatti, costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali possono essere riaddebitate mediante il principio del «ribaltamento dei costi».

Obbligo di trasferimento sulle consociate

L’ente consortile ha, pertanto, l’obbligo di trasferire sulle consociate tutte le operazioni economiche dallo stesso conseguite e che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o mediate imprese terze.

In una decisione successiva (ordinanza 24102/2017) i giudici di legittimità, partendo dal postulato secondo il quale, considerata la natura giuridica e la disciplina normativa del consorzio (costituito per gli scopi di cui all’articolo 2602 Codice civile) le operazioni e i costi della società consortile, in ambito tributario, devono essere riferiti direttamente alle società consociate, hanno affermato che i costi e i ricavi della società consortile devono essere ribaltati sulle società consorziate.

Il consorzio (struttura sostanzialmente «neutra»), non potendo beneficiare di alcun vantaggio in quanto quest’ultimo, al pari dell'eventuale svantaggio, è ascrivibile unicamente ed esclusivamente alle imprese consorziate, è onerato del ribaltamento sulle consorziate stesse, di ogni operazione economica dallo stesso conseguita (Cassazione, sentenza 24014/2013).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©