Controlli e liti

Consulente di parte nominato dall’avvocato, antiriciclaggio soft

Esonerato dagli obblighi antiriciclaggio limitatamente all’imposizione di inviare le segnalazione di operazioni sospette

di Valerio Vallefuoco

Secondo la Guardia di finanza il consulente tecnico di parte nominato da un avvocato nell’ambito di un procedimento giudiziario è esonerato dagli obblighi antiriciclaggio limitatamente all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Il quesito posto alla Guardia di finanza riguardava la particolare ma usuale circostanza di un Consulente tecnico di parte nominato da un avvocato. E la domanda richiedeva se il Ctp poteva considerarsi esonerato dagli obblighi antiriciclaggio poiché gli stessi, potevano rimanere nelle responsabilità dell’avvocato che lo avesse nominato. La Guardia di finanza richiamandosi a parere reso nel lontano 2006 dall’allora Ufficio italiano cambi, rammentava che secondo l’autorità oggi sostituita dall’Uif l’attività svolta dal consulente tecnico a seguito di un incarico dell’Autorità giudiziaria (ad esempio, curatore fallimentare o consulente tecnico d’ufficio) era esclusa dall’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio non ravvisandosi nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale.

La Gdf però ha altresì evidenziato che, successivamente, le regole tecniche del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del gennaio 2019, nel caso di incarichi derivanti da nomine giudiziali, avevano previsto quale autorità di autoregolamentazione ulteriori obblighi.

Nello specifico tali regole tecniche vincolanti per i commercialisti hanno previsto quale regola di condotta ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica anche l’acquisizione e la conservazione di copia della nomina da parte dell’autorità giudiziaria, così considerandosi assolti gli obblighi di cui agli articoli 17 e seguenti del Dlgs 231/2007.

Da questo assunto la Guardia di finanza ha quindi ritenuto che anche il Consulente tecnico di parte nell’attività professionale svolta in un procedimento giudiziario non è esonerato dagli obblighi antiriciclaggio previsti per i Consulenti tecnici d’ufficio (Ctu).

Da questa analogia secondo il Corpo che ha la competenza sui controlli e le verifiche antiriciclaggio dei professionisti ne deduce che, ai fini dell’adeguata verifica, il Consulente tecnico di parte deve acquisire e conservare copia della nomina dell’avvocato contenente l’oggetto dell’incarico.

Riguardo invece all’obbligo di Sos , alla luce dello svolgimento «dei compiti di difesa» di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto Antiriciclaggio, partecipando come consulente tecnico nominato da un avvocato in giudizio sia esentato dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospette per le sole informazioni direttamente pertinenti a tale attività.

Rammentiamo però che l’esenzione da Sos per un avvocato non riguarda solo i procedimenti giurisdizionali, ma anche altre attività tra cui la consulenza e un parere per evitare un procedimento giudiziario pertanto sarà interessante considerare anche la tenuta di tali esenzioni in sede di verifiche nei confronti dei Consulenti tecnici di parte.

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