Consulenza dell’advisor: con l’intermediazione scatta l’esenzione dall’Iva
La risposta delle Entrate: si estingue il gruppo Iva se la controllante cede le partecipazioni italiane
La consulenza dell’advisor rientra nell’intermediazione di valori mobiliari ed è quindi esente Iva, in base alla risposta a interpello 299/2022 delle Entrate. Una banca d’affari ha ricevuto incarico per una cessione di una partecipazione. Esso ricomprende, fra gli altri, la strutturazione dell’operazione, la scelta dei consulenti legali, fiscali e finanziari, le trattative con gli acquirenti, il coordinamento della due diligence. Tale attività secondo l’istante sarebbe esente in quanto trattasi di intermediazione (numero 9) relativa a cessione di azioni (numero 4) ex articolo 10 del Dpr 633/72. Ciò a differenza della consulenza in materia di investimento titoli da assoggettarsi a Iva con aliquota ordinaria. L’Agenzia conferma ciò chiarendo che l’intermediazione (esente) è svolta da un soggetto che è parte in causa rispetto alla consulenza (imponibile) dove il soggetto non partecipa né interviene. Come nella risposta 852 del 2021, la consulenza prestata è finalizzata ad un obiettivo (del cliente) che è quello della cessione delle azioni e dunque è esente, rientrando nell’attività di mediazione come definita dalla Corte di giustizia Ue.
La risposta a interpello 300/2022 chiarisce che si estingue il gruppo Iva tenuto dalla controllante non residente qualora la stessa ceda le due partecipazioni italiane che sono a capo di due distinti rami societari. Il gruppo Iva è in essere in quanto la società estera Gamma che è in cima si situa al primo livello, ciò consentendo la verifica del controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1 numero 1, del Codice civile. Infatti, se si frapponessero altre società estere, ciò non sarebbe più riscontrabile (circolare 19/E/18). In tal modo la controllante estera, anche se esclusa dal gruppo Iva, ne costituisce il punto di riferimento imprescindibile. Gamma quindi detenendo la partecipazione totalitaria delle società Alfa 1 e Beta, controlla i due sub-gruppi del ramo X e del ramo Y. A questo punto l’Agenzia argomenta che se Gamma cede queste due partecipazioni viene meno il vincolo finanziario ex articolo 70-ter del Dpr 633/72. Ciò a decorrere dalla data in cui viene perfezionata la vendita da parte di Gamma delle partecipazioni in Alfa 1 e Beta. Se invece viene ceduto prima il ramo X e poi quello Y, in capo a quest’ultimo il gruppo Iva potrebbe continuare.
Circa infine la possibilità delle società del ramo Y cedute per prime di procedere alla costituzione di “nuovi” gruppi Iva, le stesse in presenza dei vincoli finanziario, economico e organizzativo potranno optare per un nuovo gruppo Iva ex articolo 70-quater, salvo il fatto che i citati vincoli devono sussistere già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.







