Controlli e liti

Contabilità irregolare, niente sanzioni al consulente

L’ordinanza 28291 della Cassazione: risponde il contribuente anche per la non corretta tenuta presso l’intermediario

di Laura Ambrosi

Risponde il contribuente, e non il suo commercialista, delle sanzioni per l’irregolare tenuta della contabilità ancorché tenuta presso il consulente. Si tratta infatti di un’obbligazione di carattere pubblico/sanzionatorio non delegabile, con la conseguenza che, anche se affidata a terzi, il contribuente è obbligato a esercitare un controllo sull’adempimento del professionista salvo suoi comportamenti fraudolenti.

A fornire questo interessante principio è la Cassazione con l’ordinanza 28291 depositata l’11 dicembre

Una società di persone ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Ctr che aveva confermato la legittimità di un atto impositivo con cui erano, tra l’altro, irrogate sanzioni per l’irregolare tenuta della contabilità

La Snc lamentava che la Ctr avesse confermato le sanzioni per irregolare tenuta della contabilità in capo alla impresa senza considerare che unico responsabile fosse il commercialista incaricato di tale adempimento cui la società aveva affidato l’incarico. Si trattava, cioè. di un’ipotesi di assenza di colpevolezza del contribuente.

La Cassazione ha respinto il ricorso ribadendo alcuni interessanti principi sui rapporti tra contribuente e consulente rispetto ad eventuali contestazioni dell’amministrazione.

Innanzitutto in tema di sanzioni tributarie, ai fini dell’esclusione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) grava sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa. A tal fine necessita la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Così non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta la consapevolezza del contribuente a cui deve potersi rimproverare un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. A tal fine, è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta senza la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza che deve essere offerta dal contribuente.

Nella specie la Ctr aveva accertato la sussistenza di violazioni sulla irregolare tenuta della contabilità. Si tratta di un caso ben differente dalla fattispecie in cui il consulente incaricato trae in inganno il contribuente, ad esempio consegnando falsi documenti da cui poter evincere la redazione della dichiarazione e il versamento dei tributi.

Il contribuente, in sostanza, non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento al commercialista del mandato a tramettere la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Egli è tenuto a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto. Ne consegue che la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Nel caso della corretta tenuta della contabilità si tratta di un’obbligazione di carattere pubblico/sanzionatorio non delegabile- Anche se affidata a terzi, il contribuente, quale soggetto destinatario di tale obbligo, non è esonerato dal controllare il puntuale adempimento del delegato.

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