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Contabilità semplificata, il bonus pubblicità entra nell’imponibile anche ai fini Irap

Manca una disposizione che preveda espressamente la non rilevanza del credito d’imposta, che quindi concorre alla formazione della base imponibile ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell’Irap

di Stefano Mazzocchi

La domanda

Un’impresa in contabilità semplificata ottiene il bonus pubblicità per il 2020. Riceverà la fattura nell’anno e poi otterrà il credito d’imposta nel 2021. Il bonus concorrerà al reddito nel 2021 come contributo in conto esercizio o verrà imputato a diminuzione del costo nel 2020?
A. D. – Cagliari

Il bonus pubblicità deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione del credito, nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, devono indicare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito. L’importo del bonus fruito concorre alla formazione della base imponibile ai fini sia delle imposte sui redditi, sia dell’Irap. Questa conclusione è motivata dalla circostanza che nella normativa dettata in materia (in primis, nell’articolo 57-bis, del decreto - legge 50/2017) manca una disposizione che preveda espressamente la non rilevanza del credito d’imposta.

In questo senso, inoltre, depone una Faq (risposte alle domande pù frequenti) pubblicata dal Mise. A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 762, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), il credito d’imposta è concesso nei limiti del regime de minimis. L'agevolazione in commento non può essere cumulata con altri incentivi, quali il patent box e il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, relativi alle medesime spese.

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