Imposte

Contabilità semplificata, rimanenze senza chance

di Gian Paolo Tosoni

Delusi gli imprenditori in regime semplificato: la legge di Bilancio non ha modificato il regime di determinazione del reddito “per cassa”. Dunque il costo delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2017 sarà interamente deducibile in tale periodo di imposta e ciò genererà, verosimilmente, una perdita. Nel regime di contabilità semplificata le perdite sono deducibili soltanto nell’anno in cui si realizzano e non possono essere rinviate ai futuri esercizi. Questo comporterà una grande anomalia:  le imprese minori rileveranno dei redditi fiscali superiori a quelli effettivi in quanto i ricavi conseguiti con la vendita delle merci in rimanenza saranno privi di costi. Si verificherà anche una complicazione contabile quando l’impresa minore passerà ad un regime di contabilità ordinaria in quanto supererà il limite di ricavi (400/700 mila euro), oppure si trasformerà in società di capitali. In questo caso, come precisato dalla circolare delle Entrate 11/E/2017, bisognerà distinguere tra le rimanenze non deducibili e quelle deducibili applicando le regole del disallineamento.
Si tratta del caso in cui nell’ultimo anno di contabilità semplificata alcune merci in giacenza a fine anno non siano state pagate oppure la fattura di acquisto non sia stata registrata nel periodo di imposta di ricevimento delle merci; in questa situazione il costo non è stato dedotto e lo sarà successivamente. Ma la gestione di due categorie di rimanenze presenta indubbi problemi contabili. Molto meglio se l’impresa minore ha optato per la contabilità ordinaria fin dal 1° gennaio 2017.

Inoltre i contribuenti in regime di contabilità semplificata prima di trasmettere la dichiarazione Iva 2018, dovranno scegliere se applicare il regime di cassa naturale, o il metodo delle registrazioni Iva. In questo ultimo caso occorre comunicare l’opzione nella dichiarazione annuale Iva. Questa opzione comporta che i ricavi e i costi, relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione Iva, sono quelli risultanti dai registri Iva, a nulla rilevando i pagamenti e gli incassi. Occorre considerare le nuove regole di detrazione dell’Iva (circolare Entrate 1/E/2018). In particolare c’è il dubbio se le fatture relative al 2017, ma registrate nel 2018 rappresentino un costo del 2017 o del prossimo anno.

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