Contabilità semplificata: tre opzioni per le imprese minori
Con la legge di Bilancio 2017 sono state cambiate le regole del “regime di contabilità semplificata” che riguarda le imprese individuali e le società di persone, cosiddette “minori”, di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o le imprese aventi per oggetto altre attività con ricavi non superiori a 700mila euro. Le imprese con ricavi superiori ai predetti limiti sono in regime di contabilità ordinaria naturale. Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento, in caso di contabilità separata per ogni attività, all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. Per attività prevalente, si intende quella con la quale sono conseguiti maggiori ricavi nel periodo d’imposta. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini della individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700mila euro. Il regime di contabilità semplificata, nel limite dei predetti ricavi, si protrae di anno in anno, ferma restando la possibilità di esercitare l’opzione per il regime ordinario.
Il regime semplificato si fa in tre
Dal 2017, le imprese minori potranno applicare il criterio di cassa, il criterio delle registrazioni o il criterio di competenza, a seguito di opzione per il regime di contabilità ordinaria. Il criterio di cassa, che, per le deroghe previste, è un criterio misto, di cassa e competenza, è quello “naturale”. Le imprese minori possono però optare per il cosiddetto “criterio delle registrazioni”, che, per le deroghe previste, è un criterio misto, di cassa e competenza, con un vincolo almeno triennale. In questo caso, si considera che la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Per le imprese minori, resta anche ferma la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria, e, quindi, con la determinazione dei ricavi e del reddito con il criterio di competenza.
L’opzione per il regime ordinario
L’impresa in regime “naturale” di contabilità semplificata, in quanto impresa di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o impresa avente per oggetto altre attività con ricavi non superiori a 700mila euro, può optare per un regime contabile superiore. Ad esempio, l’imprenditore individuale, esercente un’impresa di commercio al dettaglio, con ricavi nell’intero anno 2016, di ammontare non superiore a 700mila euro, e, quindi, in regime “naturale” di contabilità semplificata, potrà optare, con effetto dal 1° gennaio 2017, per il regime di contabilità ordinaria.
L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi. Di norma, è possibile optare per un regime contabile superiore, mai per un regime contabile inferiore. Ad esempio, l’impresa commerciale che, per l’anno 2016, ha conseguito ricavi di ammontare superiore al limite di 700mila euro, pur potendo applicare il regime di contabilità semplificata per l’anno 2016, in quanto i ricavi del 2015 erano di ammontare non superiore al predetto limite, non potrà mantenere il nuovo regime di contabilità semplificata per il 2017, in quanto il suo regime naturale è quello di contabilità ordinaria. L’impresa, per il 2017, è obbligata a tenere la contabilità ordinaria, a prescindere dall’ammontare dei ricavi che conseguirà nel 2017. Nel caso in cui i ricavi del 2017 dovessero essere di ammontare non superiore al limite di 700mila euro, l’impresa potrà “naturalmente” tenere la contabilità semplificata a partire dal 1° gennaio 2018.
Il pericoloso “gioco” delle rimanenze
La verità è che il regime di contabilità semplificata applicabile dalle imprese minori dal 1° gennaio 2017 rischia di mandare in confusione i contribuenti e gli addetti ai lavori. A ciò si aggiunge il grande “problema” che è costituito dalla deduzione integrale delle rimanenze finali nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa o il criterio delle registrazioni, cioè il cosiddetto criterio misto, di cassa e competenza. Il “passaggio” dal criterio di competenza applicabile fino ai redditi dell’anno 2016, a quello di cassa, prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, dell’importo delle rimanenze finali che, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, determinerebbe una chiusura in perdita per l’anno 2017, che, per legge, non potrà essere riportata. La perdita, scaturente dalla deduzione integrale delle rimanenze di importo rilevante, non potendola riportare negli anni successivi, può comportare gravi conseguenze alle imprese.
Gli effetti che ne derivano potrebbero comportare:
- un rilevante risultato negativo nel primo anno di “passaggio” dal criterio di competenza a quello misto, di cassa e competenza;
- rilevanti redditi d’impresa negli anni successivi.