Contabilmente rileva l’uscita dal magazzino e non il documento doganale
Il bene affidato allo spedizioniere a fine dicembre e sdoganato il 2 gennaio
A norma dell’articolo 109, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili. Di conseguenza la consegna si intende realizzata nel momento in cui il venditore affida la merce al trasportatore o spedizioniere. Al riguardo, è utile richiamare la nota del ministero delle Finanze del 29 dicembre 1977, n. 9/2171, laddove venne precisato che il visto doganale non è altro che una fase formativa del documento valutario, che non rileva sotto il profilo contabile. Per “data di spedizione” si intende infatti quella in cui la merce esce dal magazzino, essendo questo il momento in cui sorge l’obbligo per l’esportatore di emettere la fattura e di contabilizzare il ricavo. In altre parole: per il venditore l’esercizio di competenza è quello in cui si realizza la consegna della merce al vettore. Si aggiunga che, per effetto dell’utilizzo della clausola Cif (Cost, insurance and freight; in italiano, costo, assicurazione e nolo), il trasferimento della disponibilità giuridica e dei rischi, e quindi il momento di competenza si realizza con l’affidamento al vettore, anche qualora il costo del trasporto sia a carico del venditore. La citata norma del Testo unico delle imposte sui redditi ritiene, comunque, valide diverse determinazioni delle parti ai fini della individuazione del momento in cui si perfeziona l’effetto traslativo, a norma dell’articolo 1510, primo comma, del Codice civile (Cassazione, 22 gennaio 1999, n. 578).
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