ApprofondimentoControlli e liti

Contenzioso, attestazione di conformità solo per i documenti in formato analogico

di Guglielmo Fransoni

N. 25

settimana-fiscale

Il decreto Correttivo reca alcune modifiche alla disciplina del processo. La modifica che riguarda l’articolo 25 bis, comma 5 bis, del Dlgs 546/1992 (nonché, a regime, l’articolo 72, comma 6, del Tugt) presenta un aspetto indubbiamente positivo. Secondo il tenore letterale della disposizione originaria, l’obbligo di attestazione di conformità aveva ad oggetto il fatto che la copia informatica, anche per immagine, di ogni atto o documento depositata nel fascicolo telematico fosse “conforme all’originale”. Siffatto obbligo di attestazione di “conformità all’originale” aveva alimentato una raffica di proposte alternative ciascuna delle quali era, per espressa ammissione dei rispettivi autori, del tutto inappagante. La più preoccupante fra esse era quella che evidenziava come il difensore, rispetto ai moltissimi atti che acquisisce in copia già da parte del proprio cliente (o dei quali, a monte, non esiste un originale analogico), venisse posto nell’alternativa fra attestare il falso, ossia la conformità della copia depositata rispetto a un originale analogico che egli non ha mai acquisito, ovvero condannare il documento medesimo all’irrilevanza processuale (in conseguenza del divieto per il giudice di tener conto dei documenti per i quali manchi l’attestazione). L’intervento correttivo elimina i dubbi al riguardo.

Le disposizioni oggetto di intervento

L’articolo 16 del Dlgs 81/2025 (il c.d. “Decreto Correttivo”) reca alcune modifiche alla disciplina del processo quale essa è risultata a seguito della riforma operata dal Dlgs 220/2023.

La disposizione...