Controlli e liti

Contenzioso tributario, istanze di sospensione bocciate subito se non ben motivate

Le linee guida della Cgt di Roma sulla fissazione delle udienze post riforma. Per le impugnazioni precedenti ancora pendenti la domanda si può ripetere

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Non saranno esaminate le istanze di sospensione non specificatamente o genericamente motivate sul pericolo e i danni del contribuente a seguito della richiesta di pagamento provvisorio, in pendenza di giudizio, dell'ente impositore. Per esse, non verrà fissata udienza. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia tributaria (Cgt) di primo grado di Roma, nelle linee guida per la fissazione dell'udienza di sospensione a seguito delle novità della legge 130/2022

Le novità in materia cautelare

La legge 130/2022, nell'intento di velocizzare l'udienza di sospensione, stante la decisa accelerazione negli ultimi anni dell'attività di riscossione, ha innanzitutto individuato in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, invece dei precedenti 180, il termine massimo entro cui fissare l'udienza cautelare.

È stata poi conferita alla fase cautelare una piena autonomia rispetto alla fase di merito, con la previsione secondo cui l'udienza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

Sempre in funzione acceleratoria, è stato infine previsto che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. Va evidenziato che il Dlgs 156/2015 aveva già previsto che il dispositivo dell'ordinanza venisse immediatamente comunicato alle parti in udienza. La recente modifica, in sostanza, va a rafforzare ulteriormente la valenza acceleratoria di quanto già previsto (la comunicazione del dispositivo alle parti in udienza presuppone infatti che il collegio abbia deciso).

Le linee guida della Cgt di Roma

Secondo il documento, la nuova disciplina trova applicazione per le istanze presentate successivamente al 16 settembre 2022 (per le impugnazioni precedenti ancora pendenti, l'interessato può reiterare l'istanza), ma pone problemi organizzativi di difficile soluzione. Non sarebbe stato considerato che l'istanza di sospensione rappresenta spesso all'interno dei ricorsi una “clausola di stile”.

Vi è poi l'impossibilità di prevedere udienze aggiuntive per indisponibilità di risorse umane e di aule. Infine, la riforma non considererebbe che gli attuali giudici sono onorari con le conseguenti difficoltà derivanti dai diversi impegni professionali di ciascuno per la fissazione di udienze aggiuntive.

Poiché l'istanza deve essere «motivata», secondo le linee guida potrebbero considerarsi tamquam non essent le richieste non specificatamente o genericamente motivate.

La motivazione del periculum non deve poi consistere nella mera menzione dell'esecutività della pretesa tributaria.

In conclusione, il documento prevede che:

le modifiche normative si applichino alle istanze presentate dopo il 16 settembre 2022

i presidenti di sezione fissino udienze per la trattazione delle istanze cautelari specificamente motivate in relazione al periculum in mora;

dal 1° gennaio prossimo, ciascuna sezione preveda un'udienza mensile destinata alla trattazione delle istanze di sospensione

Il numero dei ricorsi pendenti presso la Cgt di Roma è effettivamente elevato e non ha confronti. Tuttavia, è singolare che, da anni, a Roma le udienze di sospensione siano state solo eccezionalmente fissate. Sicuramente, l'attuazione immediata a livello locale del collegamento a distanza per tali udienze (senza attendere l'entrata in vigore della nuova norma) potrebbe risolvere il problema delle aule, ma, soprattutto, quello dell'indisponibilità dei giudici i quali, spesso, vivendo fuori Roma, devono affrontare un lungo viaggio per presenziare a una udienza (non remunerata).

Poiché ci vorranno anni per l'ingresso dei nuovi magistrati tributari professionisti e le nuove norme sul giudizio cautelare prevedono termini ordinatori, privi di qualsivoglia conseguenza, vi è da sperare che la riforma venga effettivamente attuata sul punto.

Anche perché, nel frattempo, l'agente della riscossione per l'adozione delle misure cautelari esecutive, non attende e, legittimamente, non considera i problemi organizzativi della giustizia tributaria. Che, ancora una volta, rischiano di restare tutti a carico dei contribuenti.

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