Controlli e liti

Contestabile il reddito «irragionevole»

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Il contribuente non può a priori e qualitativamente contestare la metodologia accertativa applicata dall’amministrazione. Lo può però fare a posteriori se i risultati quantitativi a cui è pervenuta l’amministrazione sono irragionevoli e incongrui in confronto con i dati di comune esperienza e di ciò il giudice tributario deve tenerne conto nel giudizio di rinvio. Così la Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 2873-2017 (presidenteTirelli, relatore Luciotti) di ieri.

L’amministrazione accerta una Sas operante nel settore dell’edilizia pubblica con il metodo analitico e disconosce alcuni costi ritenuti non documentati per oltre 4,7 milioni di euro e ricupera in capo alla società Iva e Irap e in capo ai soci la relativa Irpef. Società e soci ricorrono sostenendo che sotto il profilo qualitativo, le scritture contabili risultano inattendibili e quindi costituiscono il presupposto per l’accertamento induttivo anziché quello analitico seguito dall’amministrazione; sotto il profilo quantitativo, il nuovo reddito di 4,8 milioni di euro è così irragionevole da violare i principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva, perché viene così generata una redditività pari al 37% sulle vendite. Percentuale che risulta irragionevole nell’edilizia pubblica.

L’amministrazione ribadisce la legittimità del proprio operato perché dal punto di vista qualitativo, anche in presenza di contabilità inattendibile può essere utilizzato ai fini accertativi il metodo analitico; dal punto di vista quantitativo, il maggior reddito discende dal disconoscimento dei costi e non rileva la percentuale di redditività del settore. I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio danno però torto a società e soci ma non la Cassazione secondo cui deve ritenersi insindacabile, nel rispetto dei presupposti di legge, il potere dell’amministrazione di scegliere discrezionalmente il metodo accertativo da utilizzare mentre il contribuente, in assenza di pregiudizio sostanziale, non può mai dolersi della scelta operata; il giudice tributario deve giudicare se la scelta metodologica dell’amministrazione è irragionevole e incongrua così da consentire attraverso l’accertamento la rideterminazione di una percentuale di redditività sulle vendite non in linea con dati di comune conoscenza per imprese operanti nel medesimo settore e/o ritenuti congrui per imprese similari dalla stessa amministrazione.

Cassazione, sezione tributaria, sentenza 2873 del 3 febbraio 2017

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