In caso di contestazioni circa il valore dichiarato in dogana, l’agenzia delle Dogane deve rispettare la rigida sequenza procedurale imposta dalla normativa. Ed infatti, in caso di inapplicabilità del metodo del valore della transazione, l’Amministrazione doganale è tenuta a rideterminare il valore dei beni impiegando il metodo immediatamente sussidiario a quello del prezzo pagato o da pagare per le merci presentate in dogana. In difetto, la ripresa erariale è infondata. Ad affermarlo è l’ordinanza...

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