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Conto termico esteso fino a tutto il 2022 agli imprenditori agricoli nelle zone montane

Ampliamento introdotto nella legge di conversione del decreto Sostegni

Le misure di incentivazione del conto termico fino al 31 dicembre 2022 si applicano, nelle zone montane, anche alle imprese il cui titolare eserciti le attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile. Lo prevede l’articolo 39-bis introdotto nel passaggio al Senato della legge di conversione del decreto Sostegni (Dl 41/2021), ora all’esame della Camera.

Gli interventi agevolabili

Il conto termico è un meccanismo disciplinato dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016 che prevede l’erogazione di un contributo in conto impianti finalizzato a consentire la riqualificazione di edifici e il miglioramento delle prestazioni energetiche. L’articolo 4 del decreto elenca, puntualmente, gli interventi agevolabili che possono essere suddivisi in due categorie:

• la prima riguarda gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti quali, ad esempio, l’isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato, la sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti;

• la seconda categoria ha, invece, ad oggetto interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza quali, ad esempio, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW) oppure la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore oppure ancora la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Le condizioni per l’estensione

La legge di conversione del decreto Sostegni (Dl 41/2021) estende questi benefici alle «imprese il cui titolare esercita le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile». Si tratta, quindi, dei soggetti che esercitano le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

È poi richiesto un ulteriore requisito, ovvero quello di trovarsi in una zona montana. Il riferimento alla natura montana o meno di un Comune va ricercato nella circolare 9/1993 del ministero dell’Economia che elenca tassativamente i comuni totalmente ricompresi in area montana e i comuni per i quali una parte sia da considerarsi montana (comuni parzialmente delimitati)

La non cumulabilità

Il conto termico non è cumulabile con altre agevolazioni, come le detrazioni per il risparmio energetico. Di conseguenza, è importante effettuare un confronto tra costi e benefici delle due misure, al fine di valutare quale sia la più conveniente. Per le imprese agricole, che dichiarano il reddito catastale e non hanno una base imponibile Irpef significativa, il conto termico può essere più vantaggioso poiché la detrazione rischia di non essere fruita in misura piena per incapienza.

Infine, un occhio al tempo: i benefici per le imprese agricole in territori montani spettano fino al 31 dicembre 2022.