Contrabbando, cancellata la multa
Dire che il contrabbando è stato depenalizzato sarebbe troppo. Certo però la Corte di cassazione ha preso atto ieri che l’importazione in Italia di uno yacht, in violazione della normativa Iva, sanzionata in precedenza sul piano pecuniario, deve adesso, dopo il decreto legislativo n. 8 del 2016, essere considerata priva di rilevanza penale. La Corte ha così annullato, sentenza n. 44940 della Terza sezione penale, depositata ieri, annullato la condanna a 800.000 euro di multa inflitta per la sottrazione al pagamento dei diritti di confine di un’imbarcazione da diporto di notevole valore. A essere violati erano stati gli articoli 70 del Dpr 633/72 e 292 del Dpr 43/73. La misura era stata innalzata di 200.000 euro in appello, malgrado la concessione delle attenuanti generiche (la pena base era stata determinata in un milione 200.000 euro).
L’operazione di ingresso sul territorio nazionale dell’imbarcazione era poi stata favorita dalla concessisone delle agevolaizoni previste dall’articolo 216 del Testo unico delle leggi doganali, con l’esclusione dalla presentazione di documenti e garanzie.
La Cassazione chiamata in causa dalla difesa, che contestava anche il sequestro dell’imbarcazione (oltre alla resposnabilità penale dell’imputato e al trattamento sanzionatorio), ha sancito che il reato oggetto del procedimento è stata depenalizzato. Infatti, l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 8 del 2016, che si può applicare anche in via retroattiva a condotte antecedenti, ha previsto che non costituiscono reato e sono invece solo soggette a misura amministrativa tutte le violazioni per le quali è stabilita la sola pena della multa o dell’ammenda, con esclusione di quelle non previste dal Codice penale ed inserite in un elenco specifico allegato al decreto stesso.
E il caso arrivato in Cassazione appartiene proprio a quest’area. Infatti, il reato in questione è punito con la sanzione della multa in una misura non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine dovuti; inoltre non risulta, ricorda la Cassazione, essere compreso nell’elenco del decreto uscendo quindi definitivamente dal perimetro di rilevanza penale.
La Corte allora annulla senza rinvio la pronuncia impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Tuttavia potrebbe non restare senza sanzione, visto che contestualmente la stessa Cassazione provvede a trasmettere tutti gli atti all’Agenzia delle dogane competente per territorio, che dovrà valutare se è invece possibile infliggere una misura pecuniaria soltanto di natura amministrativa.