Contraddittorio dopo l’accesso per i dati sui conti
È illegittimo l’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dall’accesso eseguito per un mero riscontro dei dati contenuti negli estratti conto già acquisiti dall’amministrazione finanziaria: il diritto di contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000) va riconosciuto in tutte le ipotesi di accesso presso la sede del contribuente. A confermare questo principio è la Cassazione con l’ordinanza 19128/2018 depositata ieri ( clicca qui per consultarla ).
L’agenzia delle Entrate ha ottenuto, previa richiesta, gli estratti conto di una società per procedere con specifiche indagini finanziarie. E successivamente si è recata, per il controllo della documentazione ottenuta, presso la sede della contribuente, redigendo un verbale di accesso. Ne è conseguito un avviso di accertamento che la società impugnava dinanzi al giudice tributario eccependo tra i diversi motivi anche la violazione del diritto al contraddittorio previsto dall’articolo 12, comma 7 dello Statuto del contribuente. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso; la sentenza veniva riformata in appello.
L’Agenzia ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma poiché nella specie si trattava di accertamento a tavolino per il quale non si applica l’articolo 12, comma 7 della legge 212/2000. L’accesso presso la sede, infatti, era finalizzato semplicemente all’acquisizione in contraddittorio con la parte delle giustificazioni ai movimenti bancari.
La Cassazione ha confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento. Innanzitutto i giudici di legittimità hanno rilevato che in atti era pacifico che non si fosse trattato solo di un controllo a tavolino, ma anche con accesso nei locali della società. Peraltro, in tale sede, i funzionari avevano redatto specifico verbale nel quale avevano espressamente riconosciuto al contribuente i diritti e le garanzie disciplinati dall’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, tra cui la possibilità di presentare memorie nei 60 giorni successivi alla consegna del Pvc prima dell’emissione dell’atto.
La decisione conferma l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale le citate garanzie trovano applicazione a qualsiasi atto di accertamento con accesso. Con l’ordinanza 11471/2018 è stato precisato che anche per l’accesso breve occorre riconoscere il diritto al contraddittorio nonostante il controllo sia poi proseguito nell’ufficio dei verificatori: la norma, infatti, non prevede dei limiti minimi di permanenza, con la conseguenza che se l’amministrazione accede presso i locali del contribuente è tenuta al rispetto delle garanzie dello statuto.
Analoghi obblighi per l’accertamento fondato su annualità diverse rispetto a quelle oggetto di verifica presso la sede: occorre infatti assicurare il diritto al contraddittorio preventivo se il provvedimento è fondato su elementi rinvenuti in sede di accesso (Cassazione, 18092/2018). Tale chiarimento offre una lettura più sostanziale che formale sull’obbligo di contraddittorio preventivo. Il collegio di legittimità ha chiarito che, in simili ipotesi, il giudice dovrà verificare se la pretesa è fondata su elementi emersi dalla verifica, nel quale caso l’Agenzia dovrà attendere almeno 60 giorni dalla consegna del Pvc prima di emettere l’atto impositivo.
Cassazione, ordinanza 19128/2018