Contraddittorio preventivo, un aiuto in più dalla verbalizzazione
Al termine di ogni incontro il contribuente può chiedere che, seppur riassuntivamente, venga verbalizzato tutto quanto discusso tra le parti
La normativa di riferimento in tema di contraddittorio preventivo è l’articolo 6-bis della legge 212/2000. Dopo La fase di avvio la procedura consta di ulteriori due fasi così sinteticamente riassumibili:
- fase istruttoria: in cui dopo la presentazione delle controdeduzioni da parte del contribuente, l’amministrazione valuta le motivazioni edotte, confrontandole con quelle precedentemente assunte per la formazione dello schema di provvedimento.
- fase decisoria: in cui conclusa l’istruttoria, l’amministrazione esprime le proprie decisioni attraverso l’emissione dell’avviso di accertamento uguale o rettificato rispetto allo schema iniziale, inserendo nelle motivazioni del provvedimento l’esito del contraddittorio, o se ritiene comunica l’annullamento dello schema di provvedimento.
Durante la fase istruttoria è possibile vi siano incontri interlocutori. È buona prassi, al termine di ogni incontro, pretendere che, seppur riassuntivamente...

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