Imposte

Contratti collettivi da rispettare, si estende il raggio d’azione

Il tetto di 70mila euro andrà riferito all’intero intervento e non solo alla parte edile

di Giuseppe Latour

Si allarga di molto il perimetro dei lavori inclusi nel nuovo adempimento che, a partire dal prossimo 27 maggio, lega i bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. È l’effetto di uno degli emendamenti inseriti dal Senato nella legge di conversione del decreto legge Taglia prezzi (Dl 21/2022).

L’adempimento in questione è quello che, tra circa due settimane, obbligherà a inserire in contratti e fatture un riferimento al Ccnl applicato dalle imprese che eseguono i lavori edili, pena la perdita dei bonus casa, superbonus in testa. Ad essere coinvolte saranno soltanto le lavorazioni edili in senso stretto (elencate dall’allegato X del Testo unico sicurezza). E a vigilare sull’inserimento corretto di questi riferimenti saranno anche i soggetti che appongono il visto di conformità.

Nella prima versione della norma questo adempimento riguardava i lavori edili, inseriti nell’elenco del Testo unico, «di importo superiore a 70mila euro». Quindi, il raggio d’azione del calcolo era circoscritto a queste lavorazioni. Costringendo, peraltro, a uno scomputo di queste opere spesso non semplice da realizzare.

Ora il decreto Taglia prezzi ha semplificato i conteggi, ma ha anche allargato il perimetro della norma. Perché il riferimento ai 70mila euro, in collegamento ai lavori edili, viene cancellato. E viene invece spiegato che «la previsione» di indicare i riferimenti ai Ccnl dell’edilizia in fatture e contratti «si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro». Il limite al di sopra del quale scatta l’obbligo, insomma, non è più riferito solo ai lavori edili, ma a tutto l’intervento.

Tanto che, poi, lo stesso decreto Taglia prezzi spiega che «l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili», indicati dal Testo unico per la sicurezza. In altre parole, il conteggio è complessivo, ma gli obblighi relativi al Ccnl riguarderanno solo le lavorazioni edili e non altre, come ad esempio quelle impiantistiche.

L’impatto del cambiamento potrebbe essere notevole. Se, infatti, prima non era così semplice raggiungere 70mila euro di lavori esclusivamente edili, adesso si parla di opere «il cui importo risulti complessivamente superiore ai 70mila euro». Inserendo nel conteggio impianti e infissi, solo per fare due esempi, in ambito condominiale o anche in singole unità, i nuovi obblighi si applicheranno a molti più casi.

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