Se viene contestata l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, il contribuente, mediante la produzione di contratti, fatture e documentazione coerente con l’attività economica svolta, assolve all’onere di dimostrare l’effettività delle prestazioni e la loro riferibilità all’attività d’impresa. Ne consegue che, in difetto di prova contraria da parte dell’ufficio, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la mancata esecuzione delle operazioni, non possono essere...
Riproduzione riservata Ⓒ

