Contratti secondo sostanza anche su base internazionale
La rappresentazione di
Innanzitutto, è indispensabile la redazione di contratti chiari e ben impostati: per esempio, se sono coinvolti diversi professionisti, legali e commercialisti dovrebbero interagire. Posta la chiarezza del contratto, il redattore del bilancio deve dare rilevanza contabile alla sostanza dell’operazione che ne emerge. Così, se il contratto è chiaro, il compito è più facile e si evitano contestazioni fiscali (per il principio di derivazione rafforzata, rileva fiscalmente quanto iscritto in bilancio).
Il redattore deve confrontare le clausole contrattuali della transazione, relativa al fatto aziendale, con le disposizioni dei singoli princìpi contabili su casi simili. Il confronto deve riguardare, definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa. L’Oic 11 rammenta che, per esempio, i princìpi contabili su crediti e debiti prevedono i requisiti per la loro cancellazione, che avviene quando sono sostanzialmente trasferiti rischi e benefici; requisiti che riguardano, pertanto, anche la rilevazione di rimanenze e immobilizzazioni materiali/immateriali.
La bozza Oic precisa che se dopo l’analisi dei princìpi nazionali che trattano casi simili il redattore non si trova il trattamento adatto, l’osservazione va estesa ai framework (Quadri di riferimento) internazionali. E nella versione finale ulteriori indicazioni saranno contenute nelle «Motivazioni alla base delle decisioni assunte» anche per chiarire il rapporto tra i postulati nazionali e quelli internazionali. Ma per la generalità delle imprese e delle casistiche i princìpi nazionali già contengono indicazioni e esemplificazioni spesso risolutive. Per esempio, in molti casi saranno risolte le problematiche sull’affitto di azienda con riguardo all’iscrizione dei beni da parte del soggetto che la gestisce in affitto.
Infatti, probabilmente, la lettura dei contratti, se questi saranno redatti in modo chiaro, consentirà di risolvere numerose situazioni in base al concetto del trasferimento di rischi e benefici. Il tutto anche con riferimento alla segmentazione o aggregazione dei contratti citata nell’Oic 11.
Discorso a parte sul
• la legge 124/17 dà al contratto di leasing finanziario una definizione e disciplina, precisando che l’utilizzatore assume tutti i rischi della gestione del bene;
• la sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre ( causa C-164/16 ), pur relativa all’imposta sul valore aggiunto, detta regole che si possono estendere al bilancio e all’imposizione diretta.