Adempimenti

Contratti di sviluppo, priorità ai disoccupati

La possibilità di ricevere finanziamenti è stata riaperta dal 20 settembre

di Roberto Lenzi

Dal 20 settembre le imprese possono nuovamente presentare istanza di accesso alla misura agevolativa prevista dai contratti di sviluppo, ma la notizia è di rilievo anche per i lavoratori delle aziende in crisi. La riapertura dello sportello, disposta dal ministero dello Sviluppo economico con decreto direttoriale 17 settembre 2021, porta con sé infatti novità anche in tema di lavoro, al fine di privilegiare l’assunzione di lavoratori che hanno perso il posto a seguito di licenziamenti collettivi o situazioni di crisi aziendale.

Lo strumento, gestito da Invitalia, mira a sostenere i programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni realizzati da una o più imprese, di qualsiasi dimensione. La misura, precedentemente chiusa dal 9 agosto 2021, è di nuovo operativa. Il decreto di riapertura prevede, infatti, l’impegno in carico alle imprese beneficiarie, nel caso di incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Mise.

Questa non è l’unica novità. Ai fini dell’apprezzamento del requisito connesso al significativo impatto occupazionale previsto per la sottoscrizione dell’accordo, Invitalia valuterà anche la possibile capacità del programma di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi. La valutazione potrà riguardare sia le nuove istanze che le istanze per le quali non sono già state trasmesse le valutazioni istruttorie di competenza.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta. L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Grazie all’ultima legge di Bilancio, inoltre, la soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, ordinariamente pari a 20 milioni, è stata ridotta a 7,5 milioni per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Le agevolazioni possono essere combinate tra di loro; l’ammontare di contributo spettante a ciascuna impresa richiedente l’agevolazione verrà determinato sulla base del tipo di progetto da realizzare, della localizzazione dell’intervento e della dimensione dell’impresa.

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