Contribuenti, interessi legali ai minimi storici: 0,01 per cento
Si applica per pagamenti ricevuti. Valore determinato sul rendimento dei titoli di Stato e all’inflazione
Interessi legali ai minimi termini per i contribuenti. Da ieri 1° gennaio 2021, la misura dello 0,05% annuo, applicabile fino al 31 dicembre 2020, è passata allo 0,01 per cento.
La nuova misura sarà applicabile anche nei casi in cui è il contribuente che dovrà ricevere pagamenti con gli interessi legali. La modifica del saggio legale è disposta dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 310 del 15 dicembre 2020.
La misura dello 0,01% annuo per gli interessi legali è quella più bassa di sempre. Basta fare l’esempio di un debito di 10mila euro, sul quale gli interessi legali, per l’intero anno 2020, sono pari a 5 euro (0,05% di 10mila).
Da ieri 1° gennaio 2021, gli interessi legali, per l’intero anno 2021, sono pari a 1 euro (0,01% di 10mila), cioè un quinto di quanto dovuto per il 2020.
Come si legge nel preambolo del decreto, la misura dello 0,01% annuo è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato.
Ravvedimento meno costoso
Sarà quindi più “leggero” il costo del ravvedimento. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del 2020, con il ravvedimento, nel 2021, per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,05% fino al 31 dicembre 2020 e dello 0,01% dal 1° gennaio 2021.
Si può fare l’esempio di un contribuente che non ha eseguito il versamento Iva relativo al mese di novembre 2020, in scadenza ordinaria il 16 dicembre, per 12mila euro. Egli eseguirà il versamento il 15 gennaio 2021, avvalendosi del ravvedimento breve entro 30 giorni. In questo caso, dovrà applicare la sanzione del 15%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all’1,5 per cento.
Dovrà anche pagare gli interessi legali dello 0,05% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2020, e dello 0,01% dal 1° gennaio 2021, fino al giorno in cui paga con il ravvedimento.
La misura unica
In materia di interessi, non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi.Infatti, nonostante i vari annunci, si è ancora in attesa di un allineamento per evitare che gli interessi applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto siano più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso. In verità, si sarebbe dovuto mettere la parola “fine” su queste disparità, con il Fisco che fa la parte del leone, che riconosce poco e pretende almeno il doppio. Infatti, se il contribuente deve avere il rimborso, l’interesse riconosciuto dal Fisco per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente versa dopo la scadenza, l’interesse che deve pagare è il doppio.
Inoltre, scatta pure la sanzione del 30%, riducibile al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco, anche se esegue i rimborsi in ritardo.
La disparità doveva essere eliminata da un decreto che si sarebbe dovuto approvare nel mese di gennaio del 2016. Si tratta del decreto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in vigore dal 22 ottobre 2015.
Il decreto che doveva fissare una misura unica di interessi per versamenti, riscossione e rimborsi di ogni tributo, doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 159/2015. Considerato che questo decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il provvedimento doveva essere emanato entro il 20 gennaio 2016.
Per il momento, visto che il decreto è rimasto solo una promessa, si devono applicare gli interessi vigenti, che sono di diversa misura e, di norma, favoriscono il Fisco, penalizzando i contribuenti.
Ad esempio, per i contribuenti che pagano a rate le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, gli interessi sono dovuti nella misura dello 0,33% mensile, cioè pari al 4% annuo.
In verità, va anche detto che nel decreto fiscale, collegato alla legge di Bilancio per il 2020, è stabilito che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3 per cento. È passato più di un anno ma si è ancora in attesa del decreto con le nuove misure.
Concordato 2025-2026, pronto il software. Proposta con sconto fino al 30% per l’attività sospesa
di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi