Adempimenti

Contribuenti Isa alla cassa entro il 20 agosto per i versamenti di Redditi

Si intrecciano le scadenze nel calendario fiscale definito in seguito alle proroghe concesse dal Governo

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Le proroghe concesse dal Governo, a seguito dell’emergenza Covid–19, costituiscono un ginepraio difficilmente comprensibile, che mette a rischio la corretta individuazione delle scadenze. Per i contribuenti Isa e soggetti “collegati”, scade giovedì 20 agosto il termine per versare il saldo delle imposte sui redditi e dei contributi per il 2019 e la prima rata di acconto per il 2020, con lo 0,40% in più. Questa scadenza riguarda i contribuenti Isa che non hanno eseguito i pagamenti entro il 20 luglio 2020, a seguito della mini – proroga disposta dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020, che ha differito al 20 luglio 2020 i versamenti in scadenza il 30 giugno 2020, e, di conseguenza, la scadenza del 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più, si è allungata al 20 agosto 2020.

La mini – proroga riguarda solo i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi. Il saldo annuale Iva per il 2019 può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2020, per il 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020. I contribuenti, che non hanno pagato il saldo Iva del 2019, devono prima verificare se hanno diritto a qualche proroga, per evitare la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Tra i contribuenti che beneficiano della proroga del saldo Iva 2019 rientrano, ad esempio, gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:

1. alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

2. all'Iva, e, quindi, anche al saldo Iva 2019, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2020;

3. ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione di questi versamenti beneficia di una ulteriore proroga con frazionamento dei pagamenti. Il decreto di agosto, infatti, prevede che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127, del decreto legge 34/2020, cosiddetto decreto “rilancio”, possono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021, sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio.

I contribuenti, che non beneficiano di alcuna delle proroghe disposte a seguito del coronavirus, possono, ad esempio:

• avere versato il saldo Iva 2019 entro il 16 marzo 2020 in unica soluzione;

• rateare l’Iva a saldo 2019 e non rateare uno o più dei versamenti dei Redditi 2020.

Si ricorda che, per il pagamento del saldo Iva differito è dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2020 e per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,33 per cento mensile. Resta fermo che non è dovuta alcuna maggiorazione dai contribuenti che hanno diritto alla proroga, nel rispetto del principio che “la proroga è gratuita”. Resta anche fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti dei Redditi 2020, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento del saldo Iva dal 16 marzo 2020. Se i debiti del saldo Iva 2019 sono superiori ai crediti dei Redditi, lo 0,40% si applica sulla differenza.

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