Adempimenti

Contribuenti senza partita Iva, l’unico rimedio all’acconto non versato è il ravvedimento

La mini-proroga al 10 dicembre prevista dal Dl 157/2020 non è applicabile alle persone fisiche

Mini-proroga per il versamento del secondo acconto non applicabile ai contribuenti non titolari di partita Iva. Il decreto Ristori-quater (Dl 157/2020, articolo 1) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 novembre prevede che il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap sia prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Resterebbero quindi fuori dal perimetro innanzitutto e sicuramenti i «soggetti privati», ovvero i contribuenti che non partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti (articoli 5, 115 e 116 del Tuir), ai quali letteralmente non si dovrebbe applicare la mini-proroga.

Nessun differimento dovrebbe starci nemmeno per i titolari di reddito agrario che letteralmente sembrerebbero fuori dalla proroga. Gli enti non commerciali con partita Iva, invece, dovrebbero poter rientrare in caso di eventuale attività d’impresa esercitata.Tuttavia in questo contesto estremamente frastagliato e confuso, molti contribuenti confidando in una proroga generalizzata potrebbero non aver perfezionato i pagamenti dovuti entro il 30 novembre 2020.

Anche perché se i motivi della proroga vanno effettivamente ricercati in un momento di difficoltà generale economico/sanitario, va da sé che esso riguarda sia le partite Iva, ma anche i privati, con diffuse problematicità che banalmente inferiscono il singolo cittadino che, per le più svariate ragioni, si è trovato/si trova momentaneamente impossibilitato a poter effettuare il pagamento. Da rilevare anche la particolare situazione di qualche studio professionale/consulente le cui condizioni sanitarie, non hanno permesso in questi giorni il corretto fruire del lavoro, con un servizio puntuale nei confronti della clientela. Ecco perché sarebbe auspicabile che, se non altro in via interpretativa, l’agenzia delle entrate estendesse la mini proroga a tutti coloro i quali avevano pagamenti legati al secondo acconto delle dichiarazioni fiscali in scadenza lo scorso 30 novembre. Se così non fosse per costoro, non resta che il ravvedimento operoso.

Nel merito si ricorda che il ravvedimento, esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, prevede l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4 per cento.Quindi se, ad esempio, il pagamento avvenisse in data 02 dicembre il ritardo sarebbe di 2 giorni e verrebbe applicata la sanzione dello 0,20% (0,10% x 2 giorni = 0,20%).

Dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% («ravvedimento breve»). Per i versamenti eseguiti oltre il 30 giorno, ma entro il 90 giorno, si applica invece il ravvedimento intermedio la cui sanzione applicabile è pari al’1,67% dell’importo dovuto.


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