Contributi per colf e badanti deducibili fino a 1.549,37 euro
L’assunzione di una colf o di un badante fa acquisire al cittadino privato la qualifica di datore di lavoro domestico, con tutti i conseguenti obblighi amministrativi.
Rapporti di lavoro speciali
Il lavoro domestico rientra nei cosiddetti rapporti di lavoro speciali, in ragione delle tipicità che lo contraddistinguono dagli altri rapporti di lavoro subordinato. La prestazione è infatti resa per il funzionamento della vita familiare, e questo rende il vincolo fiduciario ancora più forte, tanto che il datore può liberamente recedere dal rapporto di lavoro anche senza giustificato motivo, dal momento che non si applicano le tutele del licenziamento previste dalla legge 604/1966 (salvo, ovviamente, i casi di nullità).
Gli adempimenti
La prima cosa che il cittadino datore di lavoro deve fare, è formalizzare gli accordi assunti con il lavoratore in una lettera di assunzione, nella quale andranno tra l’altro indicati: l’eventuale durata del periodo di prova; l’esistenza o meno della convivenza; la durata dell’orario; la sede di lavoro; il trattamento economico; le mansioni, nonché l’inquadramento contrattuale, rinviando per le altre condizioni contrattuali alle previsioni del Ccnl lavoro domestico.
L’inquadramento e quindi il livello dovranno essere definiti secondo la declaratoria prevista nel Ccnl in base alle mansioni svolte e a questo corrisponderà un determinato trattamento economico. Quest’ultimo sarà determinato ad ore per i collaboratori non conviventi, oppure in misura fissa mensile per quelli conviventi e comprenderà la tredicesima mensilità (calcolata come media di tutte le retribuzioni percepite durate l’anno o frazione di esso).
Il secondo passo è denunciare l’instaurazione del rapporto all’Inps, entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto, attraverso il modulo on line LD09, da trasmettere telematicamente. Il cittadino può farlo in autonomia, se dispone di un Pin dispositivo (da richiedere alla sede Inps), oppure avvalersi di un intermediario abilitato (consulenti del lavoro, patronati ).
Mensilmente il datore di lavoro dovrebbe - secondo quanto prescritto dall’articolo 33 del Ccnl - consegnare al lavoratore un prospetto paga da cui si evinca l’effettiva durata della prestazione svolta, nonché la relativa retribuzione dovuta. Annualmente (entro il 31 marzo dell’anno successivo) egli dovrà predisporre (su carta libera) la certificazione annuale delle retribuzioni corrisposte nell’anno fiscale (1/1-31/12).
L’ulteriore obbligo è quello di versare trimestralmente i contributi all’Inps, calcolati sulla base delle ore effettivamente lavorate nel trimestre, comprensivi della quota a carico del lavoratore (che dovrebbe essere trattenuta in busta paga), nonché del contributo Cas.sa.colf. Questo adempimento può essere effettuato avvalendosi delle specifiche funzionalità disponibili nel sito dell’Istituto, che consentono di calcolare gli importi dovuti, di stampare i Mav, nonché di procedere al versamento on line (in alternativa al pagamento effettuato alla posta o in banca).
I diritti del lavoratore
Il collaboratore domestico matura annualmente il trattamento di fine rapporto (pari al 7,41% della retribuzione utile percepita, da rivalutare ogni anno), che gli sarà liquidato a fine rapporto di lavoro, oppure in caso di richiesta di anticipazione.
Il collaboratore ha anche diritto ad un periodo di ferie retribuite annue pari a 26 giorni lavorativi, quattro settimane delle quali non potranno mai essere monetizzate (se non a fine rapporto). In caso di assenza per malattia, il trattamento economico è a carico del datore di lavoro, che deve retribuire fino ad un massimo di 15 giorni di assenza (differenziati in base all’anzianità di servizio).
Fermo restando l’obbligo di astenere la collaboratrice dal lavoro, il congedo di maternità è indennizzato direttamente dall’Inps.
In caso di ricovero o di convalescenza, il lavoratore potrà accedere alle prestazioni offerte dalla Cas.sa.colf solo se risulteranno versati i relativi contributi in misura non inferiore a 25 euro annui.
Agevolazioni fiscali
I datori di lavoro hanno diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, alla deduzione (dal reddito) dei contributi versati nell’anno (esclusa la quota a carico del collaboratore), nel limite di 1.549,37 euro.
Se il datore di lavoro è in stato di non autosufficienza e ha un reddito non superiore a 40mila euro potrà beneficiare della detrazione del 19% delle spese sostenute per l’addetto all’assistenza personale, fino a un massimo di 2.100 euro. La detrazione vale anche per le spese sostenute per altri familiari; non è necessario che il familiare sia fiscalmente a carico del contribuente. Non è necessario, inoltre, che il familiare non autosufficiente conviva con chi sostiene l'onere.