La domanda
Una società in nome collettivo è un agente ed opera attraverso contratti di agenzia regolarmente sottoscritti. Alcune volte esegue servizi di marketing, di segnalazione nominativi, al di fuori dei contratti di agenzia. In questi casi emette fatture senza la ritenuta Enasarco e anche senza ritenuta d’acconto? Nel caso di agente ditta individuale vale la stessa regola?
L.A. – Milano
Sono soggette all’Enasarco tutte le somme dovute all’agente nello svolgimento della propria attività, così come deve essere applicata la ritenuta d’acconto dell’Irpef, con obbligo di rivalsa, a norma dell’articolo 25-bis del Dpr 600/1973, sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Gli eventuali altri ricavi non derivanti da rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza, eccetera, non sono soggetti a ritenuta e a contribuzione Enasarco.
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