Contributi Enasarco solo sui ricavi da rapporti di agenzia, mediazione e rappresentanza
Sono soggette all’Enasarco tutte le somme dovute all’agente nello svolgimento della propria attività, così come deve essere applicata la ritenuta d’acconto dell’Irpef, con obbligo di rivalsa, a norma dell’articolo 25-bis del Dpr 600/1973, sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Gli eventuali altri ricavi non derivanti da rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza, eccetera, non sono soggetti a ritenuta e a contribuzione Enasarco.
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