Finanza

Contributi a fondo perduto, perimetro stretto e condizionato da fatturato e corrispettivi

Le regole sull’accesso al contributo pongono molte limitazioni e fissano una modalità di calcolo poco coerente

di Pierpaolo Ceroli

Sebbene il Dl Rilancio sia ancora in bozza, tra le norme particolarmente attese vi è quella dell’accesso al contributo a fondo perduto per coloro che sono stati colpiti dall’emergenza epidemiologica del Covid-19.

Il perimetro applicativo
Da una prima lettura del testo, il perimetro applicativo appare, almeno in linea teorica, ampio essendo destinato a favore di tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva.

Ma l’apparenza inganna, infatti andando più nel dettaglio iniziano una serie di esclusioni in relazione ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari nonché, attenzione bene, a coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 e 44 del Dl Cura Italia (18/2020).

Il tetto di ricavi e compensi
La norma diventa ancora più stringente, limitando l’accesso al contributo solo a coloro che abbiano conseguito ricavi o compensi inferiori ai 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio e che nel contempo dimostrino che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per poter individuare correttamente questi importi occorre far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi derogando solo per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per cui il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti.

Le definizioni
Ma l’aspetto interessante è in merito alla definizione dell’ammontare spettante, per quei pochi che potranno accedervi, dal momento che lo stesso sarà determinato applicando un percentuale del 25,20 o 15 per cento in relazione rispettivamente a che i ricavi (o i compensi) siano stati, nel precedente periodo di imposta, inferiori a 100mila euro, oppure ricompresi tra 100mila e 400mila o infine superiori a 400mila fino al limite massimo di 5 milioni di euro, al differenziale tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019.

L’esempio
Volendo far un esempio se un soggetto rientrante nella prima fascia (100mila/annui) avesse fatturato nel mese di aprile 2019, ottomila euro e nel mese di aprile di quest’anno non abbia fatturato più di 2.666 euro allora avrà diritto ad un contributo di 1.333 di euro corrispondente al 25% del differenziale tra (8.000 – 2.666). In ogni caso, secondo quanto stabilito dalla norma, al richiedente competerà almeno mille euro nell'ipotesi di persona fisica e 2mila euro se diversa da quest’ultima.

È evidente, tralasciando tutti i costi connessi per la presentazione della domanda, esclusivamente in modalità telematica da farsi entro 60 giorni da quando sarà resa disponibile la procedura, da presentarsi unitamente all’autocertificazione di regolarità antimafia, secondo le modalità che verranno definite con un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, quanto appaia incoerente la modalità ma ancor più il periodo di riferimento preso a base del contributo (solo aprile).

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