Come fare perAdempimenti

Contributi sospesi, istanza di rateazione all’Inps entro il 30 settembre

di Sabino Piattone e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 30 settembre 2020

  • Cosa scade Occorre presentare istanza di rateazione (e di sospensione, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti)

  • Per chi La domanda è rivolta ai destinatari della sospensione/rateazione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

  • Come adempiere L’istanza va presentata in via telematica, tramite il portale Inps

1In sintesi

Per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il governo ha disposto la temporanea sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da febbraio a maggio 2020.

Al termine del periodo di sospensione è stata prevista la restituzione dei contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.

L’istanza di sospensione (e di rateazione) del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione, potrà essere effettuata entro il 30 settembre 2020.
Si tratta di un chiarimento giunto all’ultimo minuto, con il messaggio 14 settembre 2020, n. 3331.

2Termini di versamento

Si ricorda che, per effetto della sospensione concessa dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i contributi previdenziali non versati nei mesi di marzo, aprile e maggio di quest’anno (fino al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche) possono essere versati, senza sanzioni ed interessi:

entro il 16 settembre 2020, secondo quanto previsto dal Dl 34/2020;
per il 50% entro il 16 settembre 2020 (in un massimo di 4 rate o in unica soluzione) e per il restante 50% dal 16 gennaio 2021 (in un massimo di 24 rate o in unica soluzione), come previsto dall’articolo 97, Dl 104/2020 (Decreto Agosto).

Si ricorda che, diversamente da quanto detto, per quanto concerne le imprese del settore florovivaistico (così come individuate nell’allegato 1 alla circolare INPS 28 maggio 2020, n. 64), l’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, Dl 18/2020 (Decreto Cura Italia), introdotto in sede di conversione dalla legge 27/2020, ha previsto che “i versamenti e gli adempimenti di cui all’articolo 61, comma 1, del citato decreto sono sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino al 15 luglio 2020”.
I contributi sospesi devono essere versati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 luglio 2020. Per gli altri settori valgono le rateazioni retro viste.

Le norme di riferimento
La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi è stata disposta dai seguenti articoli:
- articoli 5-8, Dl 2 marzo 2020, n. 9;
- articolo 61, commi 2 e 5, articolo 62, comma 2, Dl 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27;
- articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, Dl 18/2020, introdotto dalla legge 27/2020;
- articolo 18, commi 1, 2 e 5, Dl 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità);
- articolo 18, commi 3 e 4, Dl 23/2020.
La restituzione dei contributi sospesi è stata disposta dall’articolo 126, comma 1 e dall’articolo 127, comma 1, lettera b), Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) e, a parziale rettifica, dall’articolo 97, Dl 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto).

Beneficiari delle proroghe concesse dai Decreti coronavirus (Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto) sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nonché i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2020.

3Istanza di sospensione e di rateazione

Con il messaggio 3331/2020 l’Inps precisa che – fermo restando l’obbligo di versamento (almeno in parte) entro il 16 settembre 2020 – occorre presentare una domanda per fruire (retroattivamente) della sospensione del versamento dei contributi e per avviare la rateazione.

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, dai soggetti iscritti alle seguenti gestioni:

datori di lavoro con dipendenti;
artigiani e commercianti (per la prima rata fissa dei contributi sul minimale, la cui scadenza originale era fissata per il 18 maggio 2020);
gestione separata.
I contribuenti iscritti alla Gestione IVS (Artigiani e Commercianti) devono presentare, entro il 30 settembre, l’apposita istanza, anche in caso di opzione per il pagamento in unica soluzione.

L’istanza di rateizzazione dei contributi sospesi deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare, dal legale rappresentante o dagli intermediari e consulenti abilitati.
La domanda telematica va fatta tramite il servizio online, accedendo al sito dell’Inps ( www.inps.it ) e seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” - “Tutti i servizi” - “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

Nella domanda il contribuente deve:

selezionare l’articolo di legge che riconosce il diritto alla sospensione;
indicare i codici di sospensione di appartenenza. Ad esempio, i datori di lavoro con dipendenti indicheranno i codici N966, N967; N968, N969, N970, N971, N972, N973; mentre i soggetti iscritti alla gestione separata indicheranno i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
indicare il periodo o i periodi interessati;
precisare il totale da rateizzare e il numero delle rate che intende versare.

Casi particolari
Soggetto che è iscritto a più gestioni previdenziali: è possibile trasmettere un’unica domanda, indicando la posizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisa per ciascuna gestione interessata.
Soggetto che ha diritto a più sospensioni nell’ambito della stessa gestione: occorre compilare più righe, considerando comunque che lo stesso periodo non può essere valorizzato con 2 codici diversi

4Riepilogo degli adempimenti

Già con il messaggio Inps 9 settembre 2020, n. 3274 sono state fornite le indicazioni per adempiere al versamento nella misura del 50% delle somme oggetto di sospensione nel periodo emergenziale, come previsto dal Dl 104/2020, nel caso in cui i contribuenti intendano provvedere al pagamento rateizzato del 50% delle somme dovute.
Con un prossimo messaggio l’Inps fornirà le istruzioni per il versamento del restante importo, pari al 50% delle somme dovute, la cui prima rata scade il 16 gennaio 2021.
Coloro che intendono versare il totale del dovuto entro il 16 settembre (o in un massimo di 4 rate) possono esaminare le modalità operative per l’effettuazione dei versamenti sospesi dal Dl Rilancio sulla base delle indicazioni del messaggio Inps 20 luglio 2020, n. 2871.

Precisiamo di seguito gli obblighi esaminati in relazione alla categoria di appartenenza del contribuente.
1) Datori di lavoro con dipendenti e iscritti alla Gestione separata:
Se viene chiesta la rateazione, occorre presentare l’istanza telematica (di rateazione; quella di sospensione è già indicata nel flusso Uniemens) e versare, entro il 16 settembre il 50% del dovuto (ovvero la prima rata).
Se non viene richiesta la rateazione, non occorre presentare l’istanza telematica, fermo restando l’obbligo di versare entro il 16 settembre 2020 l’intero importo dovuto o il 50% (il restante 50% andrà versato entro il 16 gennaio 2021).
2) Artigiani o Commercianti:
Se viene chiesta la rateazione, occorre presentare l’istanza telematica (di sospensione e di rateazione) e versare, entro il 16 settembre il 50% del dovuto (ovvero la prima rata).
Se non viene richiesta la rateazione occorre comunque presentare l’istanza (di sospensione), fermo restando l’obbligo di versare entro il 16 settembre 2020 l’intero importo dovuto o il 50% (il restante 50% andrà versato entro il 16 gennaio 2021).

Non è richiesta la presentazione dell’istanza da parte dei datori di lavoro agricoli e i datori di lavoro Lista PosPA, i quali ricevono istruzioni circa la modalità di versamento direttamente nel loro cassetto previdenziale.

Da ultimo, ricordiamo che per i premi Inail sospesi, in caso di rateazione occorre indicare nel modello F24 appositi numeri di riferimento (circolare Inail 15 settembre 2020, n. 35). Anche per detti premi viene annunciato l’obbligo di comunicare la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tramite apposito servizio online, che sarà aggiornato – secondo le disposizioni dell’articolo 97, Dl 104/2020 – entro il mese di settembre.

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