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Contributi inseriti nel bilancio di esercizio sotto la voce «altri ricavi»

Investimento di una società italiana in un’altra negli Stati Uniti d’America

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di Gabriele Ferlito

La domanda

Una società italiana farà un investimento tramite una società americana: l’investimento prevede l’apertura di una ulteriore sede in Usa tramite la partecipata al 100% già esistente e operante negli Stati Uniti d’America. La società madre italiana ha fatto richiesta di un finanziamento a Simest, legge 394/81 – internazionalizzazione. Il contributo a fondo perduto che verrà erogato da Simest e che incasserà la società italiana può essere considerato un provento diverso? Può essere contabilizzato e tassato in Italia anche se non c’è il principio di correlazione tra costi, sostenuti dalla filiale statunitense e ricavi (contributo a fondo perduto percepito dalla società madre italiana)?
S. B. – Parma

La misura oggetto del quesito si sostanzia nel finanziamento (in parte a fondo perduto) di programmi di inserimento sui mercati esteri, finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi, ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, tramite l’apertura di strutture (che possono essere costituite da uffici, show room, magazzini, punti vendita e negozi) volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento.

In linea generale, sono ammissibili le seguenti spese:

a. spese di funzionamento della struttura estera (affitto, allestimento, gestione, eccetera), compreso il personale in loco;
b. spese per attività promozionali (partecipazione a fiere/mostre, pubblicità, eccetera).

Le strutture possono essere gestite direttamente dall’impresa italiana o tramite un soggetto terzo locale, che può essere:
- non partecipato: in questo caso, il rapporto con l’impresa richiedente deve essere documentato da un contratto, con l’indicazione delle attività da svolgere, dei costi degli spazi messi a disposizione e del personale eventualmente fornito;
- partecipato: in questo caso, l’impresa richiedente deve fornire l’atto costitutivo e deve essere specificato se le spese saranno sostenute dall’impresa richiedente per il 100% o limitatamente alla quota di partecipazione.

Passando al trattamento del contributo in esame, si precisa anzitutto che i contributi ottenuti dalle imprese si distinguono in tre macro categorie, in base alla finalità per la quale sono erogati:
1. contributi in conto esercizio, se sono destinati al finanziamento di esigenze di gestione;
2. contributi in conto capitale, se sono destinati al potenziamento o ristrutturazione del patrimonio aziendale, senza una specifica correlazione con l’acquisto di beni ammortizzabili;
3. contributi in conto impianti, se gli stessi sono erogati specificamente per consentire l’acquisizione di beni strumentali ammortizzabili.

Nel nostro ordinamento, quindi, sono contemplati i contributi che non possiedono una specifica correlazione con componenti di costo. Con riferimento al caso di specie, non risultano ad oggi chiarimenti in merito alla natura del contributo oggetto del quesito. Si esclude, comunque, che lo stesso abbia la natura di contributo in conto impianti, in quanto non è specificamente destinato all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili. Ciò posto, si fa presente che la giurisprudenza ha annoverato i finanziamenti a fondo perduto (senza obbligo di restituzione a carico dell’impresa beneficiaria) tra i contributi in conto esercizio (confronta, sentenza Cassazione n. 7950/2019). Questi contributi devono essere rilevati in bilancio nell’esercizio di competenza (ovvero nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto al relativo riconoscimento) e vanno classificati in conto economico nella voce A5 che prevede gli «altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio» secondo il disposto di cui all'articolo 2435 bis, comma 2, Codice civile.

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