Finanza

Contributi senza calo di ricavi con lo stato d’emergenza, ma manca un elenco dei Comuni

Per individuare le situazioni di calamità al 31 gennaio occorre consultare le ordinanze regionali spesso poco chiare

di Luca Gaiani

Imprese in cerca dei Comuni interessati da stati di emergenza in vigore al 31 gennaio 2020, che consentono a chi vi è localizzato l’accesso al contributo a fondo perduto (Cfp) anche senza il calo del fatturato. La circolare 22/E/2020 fornisce ulteriori chiarimenti su questo aspetto, ma sarebbe opportuna l’emanazione di una lista esaustiva predisposta dalle Entrate in accordo con le diverse Regioni interessate. La circolare ha inoltre chiarito le regole da applicare nell’affitto di azienda e nelle altre operazioni straordinarie.

Contributo senza calo fatturato

L’articolo 25, comma 4 del decreto Rilancio stabilisce, con formulazione estremamente generica, che possono accedere al Cfp, anche in assenza della condizione di calo del fatturato, i contribuenti (con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni) che a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno domicilio o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano in atto al 31 gennaio 2020. Le istruzioni ai modelli di istanza contengono una lista di comuni al riguardo, il cui contenuto è stato peraltro dichiarato indicativo e non esaustivo. Vi sono infatti numerosi altri provvedimenti, non richiamati dalle istruzioni, che prevedono stati di emergenza ancora attivi al 31 gennaio scorso.

La circolare 22/E/2020 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) richiama ad esempio la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 (stato di emergenza della provincia di Alessandria) poi estesa con delibera del 2 dicembre 2019 a numerose regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto). La circolare afferma che i presidenti delle Regioni hanno emanato apposite ordinanze che individuano i comuni interessati dall’emergenza.

La delibera 2 dicembre 2019, in realtà, individua, nell’allegato 1, le intere regioni sopra richiamate. Lo stesso fa l’ordinanza 622 del 17 dicembre 2019 della Protezione civile che delega i presidenti delle Regioni, quali commissari, a svolgere il piano di interventi senza indicare specifici comuni. Sicché occorrerebbe consultare le singole ordinanze regionali che, peraltro, non paiono sempre individuare ambiti comunali.

Il caso si presenta, ad esempio, per la Regione Emilia-Romagna che, nel proprio sito internet, richiama l’assenza di delimitazioni comunali o provinciali, con la conseguenza che tutti i contribuenti di questa regione parrebbero potersi avvalere dell’esonero dal requisito del calo del fatturato. Per evitare che i contribuenti incorrano, anche involontariamente, nelle gravi sanzioni per la percezione indebita del Cfp, le Entrate dovrebbero predisporre tempestivamente un elenco esaustivo dei territori in questione.

Affitto di azienda

La circolare 22/E ritorna anche sulle modalità di richiesta del Cfp nei casi di operazioni straordinarie. In presenza di affitto di azienda (come pure di fusione e di conferimento di azienda) l’affittuario deve considerare (sommandolo ai propri dati) anche il volume dei ricavi 2019 e il fatturato realizzato dal concedente ad aprile 2019 (limitatamente al ramo poi concesso in affitto) per verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al contributo. Il concedente, dal canto suo, dovrà sottrarre questi dati (assegnati, per così dire, all’avente casa) nello svolgimento dei propri conteggi.

Regole analoghe si applicheranno nel caso di donazione di azienda e di prosecuzione in forma individuale di una attività già svolta da una società di persone a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci. La circolare estende queste regole anche ai casi di scissioni che hanno ad oggetto rami aziendali. La scissa, cioè, ridurrà i propri parametri (ricavi 2019 e fatturato aprile 2019) per un importo pari ai valori realizzati dal ramo trasferito alla beneficiaria e quest’ultima, invece, li sommerà ai propri.

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