Finanza

Contributo nei centri sede di santuari: tutte le incongruenze della lista dei Comuni

Escluse tutte le città con meno di 10mila abitanti, le imprese devono avere sede nella zona A dell’abitato

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di Gianluca Dan

Basta un santuario per avere un contributo a fondo perduto? È la domanda che si pongono in molti dopo aver analizzato il contenuto dell’istanza da presentare entro l’8 novembre per la richiesta dei contributi a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici dei Comuni ove sono situati santuari religiosi. L’istanza può essere presentata dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, nelle zone A (o equipollenti) dei 58 Comuni riportati nelle istruzioni al modello dell’istanza approvati con Provvedimento del direttore delle Entrate dell’8 settembre.

Scorrendo la lista dei Comuni individuati si ha la sensazione che il contributo sia sì collegato alla presenza di un santuario, ma quest’ultimo non sia dirimente. L’aver inserito Comuni come Firenze, Milano, Roma e Venezia indica che vengono agevolate le attività di queste grandi città d’arte dove la presenza dei turisti potrebbe essere dovuta anche alle altre attrazioni turistiche.

Di contro, non sono inserite nell’elenco altre grandi città – spesso con rilevanti flussi turistici – come Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari, che erano comprese nel contributo a fondo perduto per i centri storici disciplinato dallo stesso articolo 59 Dl 104/2020 il cui termine di presentazione delle istanze è scaduto il 14 gennaio scorso. Queste città sono escluse – nonostante l’eventuale presenza di santuari – poiché, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, non hanno registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni (si veda il rapporto presenze turistiche stranieri/residenti riportato nell’elenco Comuni del contributo a fondo perduto per i centri storici).

Ugualmente esclusi, per espressa indicazione della norma, i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. E questo potrebbe determinare degli effetti paradossali, perché la presenza del santuario nei piccoli centri è spesso una delle maggiori attrattive, e quindi influenza i flussi turistici in modo molto più pesante di quanto non accada in centri come Roma o Firenze.

Anche il riferimento al luogo di svolgimento dell’attività, che deve essere situato nel centro storico del Comune (zona A o equipollente) non determina un collegamento diretto con il santuario, che potrebbe essere posizionato fuori dalla città e pertanto non nel centro storico dove dev’essere svolta l’attività.

Le regole base del contributo
L’articolo 59 del decreto 104 del 14 agosto 2020 (e non del 19 maggio come indicato nella prima riga della premessa dell’istanza) riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al Dl 189 del 17 ottobre 2016.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopracitati, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni ove sono situati i santuari religiosi.

Il contributo nominale è del 15, 10 o 5% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400mila euro, superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro, e superiori a 1 milione di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020.

Per ottenere il contributo deve essere presentata l’apposita istanza entro l’8 novembre 2021. Dopodiché l’Agenzia determinerà l’importo complessivo dei contributi richiesti e, tenuto conto dell’importo di finanziamento stabilito all’articolo 1, comma 88, della legge 178/2020 pari a 10 milioni di euro per il 2021, definisce la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate.

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