Finanza

Contributo a fondo perduto anche per dipendenti e pensionati con partita Iva

Il decreto Sostegni non prevede preclusioni specifiche. Ammesso anche chi svolge allo stesso tempo diverse attività

di Gabriele Ferlito

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni può essere richiesto anche dai titolari di partita Iva che siano contemporaneamente dipendenti o pensionati. Allo stesso tempo, può accedere al contributo il soggetto che svolga più attività ammissibili alla fruizione del contributo. Sono le conclusioni cui si giunge analizzando la normativa di riferimento.

Quanto ai requisiti soggettivi per accedere ai sostegni, l’articolo 1 del Dl 41/2021 si limita a stabilire che il contributo a fondo perduto spetta in favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o producono reddito agrario. Non rileva il regime contabile o fiscale adottato, pertanto può accedere al contributo anche chi opera in regime semplificato, forfettario, eccetera.

Dipendenti e pensionati
Da un punto di vista letterale, la disposizione non esclude dal contributo le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (oppure siano titolari di reddito agrario) e che contestualmente possiedono lo status di lavoratore dipendente o lo status di pensionato. Perciò, per fare un esempio, un commerciante che percepisce anche una pensione non è escluso dal contributo del decreto Sostegni. Così come non è escluso dai Sostegni un architetto che faccia anche l’insegnante.

In questi casi, occorre però ricordare che per la verifica della riduzione di fatturato si deve fare riferimento alle sole attività ammesse al contributo, escludendo le somme derivanti dal lavoro dipendente o da pensione. Lo stesso vale anche per la soglia dei ricavi (pari a 10 milioni di euro nel 2019), ma trattandosi di persone fisiche è chiaro che il requisito in esame può considerarsi integrato quasi per definizione.

L’esercizio di più attività
Nessuna preclusione è inoltre prevista nei confronti di soggetti titolari di partita Iva che esercitano contestualmente più di una attività ammissibile alla fruizione del contributo, anche percependo redditi di diversa natura, ad esempio redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo.

In questo caso occorre però tenere conto delle precisazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la circolare 15/E/2020 (paragrafo 2) con riferimento al contributo Rilancio, secondo cui in questi casi l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo di riferimento (nella specie 1° gennaio – 31 dicembre) va calcolato tenendo conto di tutte le attività esercitate.

La mancanza di preclusioni riferite ai soggetti multiattività o che percepiscono contestualmente redditi da pensione o di lavoro dipendente conferma una volta di più che la misura è stata studiata in modo tale da essere di immediata comprensione e, soprattutto, di semplice applicazione pratica.

Il contributo è stato pensato per fornire a imprese, autonomi e titolari di reddito agrario un parziale ristoro delle perdite subite nel corso dell’emergenza pandemica, pertanto il focus è stato mantenuto esclusivamente sullo svolgimento di tali attività, non penalizzando chi percepisce anche redditi di natura diversa.

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