Contributo a fondo perduto anche alle microimprese
Inizalmente l’Agenzia aveva escluso dall’aiuto le imprese che si trovavano già in difficoltà
L’agenzia delle Entrate recepisce quanto statuito dalla Commissione europea nel punto 6 dell’Introduzione della comunicazione 2020/C218/03 , allargando alle microimprese e alle piccole imprese la possibilità di fruire del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Dl 34/20. In tal modo è da ritenersi superato quanto precisato nel paragrafo 7 della circolare 15/20 in cui, per l’appunto, l’Agenzia aveva puntualizzato che l'aiuto in argomento non poteva essere concesso alle imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019.
Tale stato di difficoltà, sempre in base alla definizione della Commissione europea, si manifestava allorquando le imprese con meno di 50 addetti e fino a dieci milioni di fatturato e/o attivo, alla predetta data, avevano eroso il patrimonio per oltre la metà del capitale.
Continuano a restare escluse dalla possibilità di accedere al contributo a fondo perduto le imprese soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati ovvero aiuti per la ristrutturazione, attualmente in corso.
Per completezza si ricorda che la Commissione europea, con la comunicazione relativa alle misure temporanee a sostegno della pandemia conseguente alla diffusione del Covid del 19 marzo 2020, aveva inizialmente escluso dalla possibilità di fruire in generale degli aiuti di Stato, le società che al 31 dicembre 2019 si trovavano in difficoltà.
Successivamente l’Agenzia con la ricordata circolare numero 15/E del 13 giugno 2020, aveva esteso tale preclusione anche ai contributi a fondo perduto, nonostante il silenzio del legislatore nell’articolo 25 in argomento.
Con la comunicazione C218 la Commissione rimescola le carte e quindi anche le micro e piccole imprese in difficoltà possono fruire degli aiuti di Stato e quindi dello sconto sull'Irap dovuta a saldo per il 2019 e quale primo acconto per il 2020, del credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e del credito d'imposta per l’adeguamento sanitario degli ambienti di lavoro.
In aggiunta, come appunto precisato al paragrafo 2.8 della recente circolare 22/E/20, anche le realtà di minori dimensioni potranno far ricorso al contributo a fondo perduto ex articolo 25 Dl 34/20 sebbene alla chiusura dello scorso anno si trovassero in situazione di difficoltà.