Adempimenti

Contributo a fondo perduto contabilizzato nella voce A.5

L’importo va indicato alla voce ospita gli «altri ricavi», con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

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di Fanco Roscini Vitali

L’articolo 25 riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese che determinano il reddito in base alle disposizioni del Tuir, a condizione che l’ammontare dei ricavi nel periodo di imposta precedente non ecceda 5 milioni di euro: sono inclusi professionisti e imprese che dichiarano un reddito agrario che, tuttavia, non dovrebbero avere particolari problemi contabili.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 siano diminuiti almeno di un terzo rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

Il riferimento è al “fatturato” e la norma precisa che, per determinare correttamente tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni e prestazione di servizi.

Il requisito relativo alla diminuzione dei ricavi non si applica alle imprese che hanno iniziato l’attività a partire dall’1° gennaio 2019 e a quelle che, al momento dell’insorgere dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi in questione i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza.

Il contributo a fondo perduto, che per le imprese non può essere inferiore a 2mila euro, è determinato applicando le seguenti percentuali alla diminuzione dei ricavi calcolata come già illustrato:

a. 20% per le imprese con ricavi non superiori a 400mila euro;

b. 15% per le imprese con ricavi superiori a 400mila fino a un milione di euro;

c. 10% per le imprese con ricavi superiori a 1 milione fino a 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda il trattamento contabile, il contributo è qualificato “a fondo perduto” e spetta in percentuale alla diminuzione dei ricavi: pertanto, si tratta di un contributo in conto esercizio che reintegra i mancati ricavi.

La contabilizzazione avviene nella voce A.5 del conto economico che riguarda gli altri ricavi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Il principio contabile Oic 12, relativo agli schemi di bilancio, precisa che questi contributi sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti e includono anche quelli erogati in occasione di eventi eccezionali (ad esempio, le calamità naturali come i terremoti, le inondazioni e cosi via).

Nella nota integrativa, in via generale, trattandosi di un ricavo di entità o incidenza eccezionali è opportuno fornire adeguata informativa, se rilevanti, anche per giustificare la variazione in diminuzione operata in sede di dichiarazione fiscale, essendo il contributo non tassato.

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