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Fondo perduto, domande anche dagli agricoltori per l’aiuto

Istanze a misura di settore agricolo con le regole fissate dal provvedimento delle Entrate

ADOBESTOCK

di Gian Paolo Tosoni

Pronto il modello per la domanda del contributo a fondo perduto anche per gli agricoltori da trasmettere alla agenzia delle Entrate, in via telematica nel periodo dal 16 giugno al 13 agosto 2020.

Sono disponibili oltre al modello e relative istruzioni, il provvedimento del direttore della Agenzia e una guida pratica redatta dalla stessa.

Le imprese agricole individuali o società semplici devono fare riferimento al volume d’affari Iva 2019 per verificare di non aver superato il limite di 5 milioni di euro, altrimenti esclusi, sia ver verificare lo scostamento di fatturato del mese di riferimento e cioè aprile 2019/2020.

Si tratta del contributo a fondo perduto che spetta alle imprese comprese quelle agricole titolari di reddito agrario, con ricavi o volume d’affari non superiore a cinque milioni di euro e che nel mese di aprile 2020 abbiano rilevato un fatturato inferiore di almeno un terzo in confronto allo stesso mese di aprile 2019.

Quindi ad esempio in presenza di un fatturato di aprile 2019 di 10.000 euro, per ottenere il contributo occorre che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore ad euro 6.667. Le imprese agricole costituite in forma societaria diversa dalla società semplice devono procedere al controllo del limite di cinque milioni di euro verificando i ricavi (esempio rigo RS 116); invece le persone fisiche e società semplici si riferiscono al volume d’affari Iva anche se svolgono attività eccedenti il reddito agrario il cui reddito viene determinato forfettariamente come nel caso degli allevamenti con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario. Quindi la determinazione del beneficio richiede il confronto del fatturato dei mesi di aprile del 2019 e del 2020.

A tale fine le imprese agricole come la generalità dei contribuenti devono considerare l’ammontare imponibile al netto dell’Iva delle fatture emesse nel mese di aprile od anche entro il quindici maggio a fronte delle consegne di beni effettuate nel mese di aprile. Devono essere considerate anche le cessioni di beni ammortizzabili, mentre dovrebbero essere esclusi i passaggi interni tra attività separate come nel caso della produzione di energia elettrica unitamente ad una attività agricola in regime speciale.

Le imprese agricole che effettuano la vendita al minuto devono considerare anche i corrispettivi al netto dell’Iva relativi alle operazioni effettuate nel mese di aprile.
Gli agricoltori in regime di esonero (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) fanno riferimento alle auto fatture iva esclusa.

Sulla differenza del minor fatturato fra i mesi di aprile si determina l’ammontare del contributo a fondo perduto in base agli scaglioni di volume d’affari o di ricavi. Il modello chiede infatti la indicazione della fascia di appartenenza in base alla quale la norma di legge fissa la percentuale di spettanza del contributo.

In presenza di volume d’affari 2019 fino a 400.000 euro il contributo è pari al 20% della differenza di fatturato dei mesi di aprile. Da 400.000 ad un milione di euro il contributo scende al 15% per fermarsi al 10% in presenza di volume d’affari compreso fra un milione e cinque milioni di euro.

Si noti che nel modello il contributo non viene determinato ma ci si ferma ad indicare l'ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2019 e 2020.

Sono casi particolari quelli che hanno iniziato la attività tra gennaio ed aprile 2019 ovvero quelli dei contribuenti che hanno la sede nei comuni che hanno subito calamità naturali e che sono elencati nell’ultima pagina delle istruzioni; ad esempio il terremoto della Emilia del 2012. In questi casi il contributo spetta anche se lo scostamento di fatturato è inferiore al terzo e se la differenza è positiva, in questi soli casi, spetta il contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società ed enti.

Il modello chiede l’Iban identificativo del conto corrente per l’accredito da parte della agenzia delle Entrate che deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.