Imposte

Contributo a fondo perduto per le aziende agricole con reddito d’impresa o con reddito agrario

Non rileva regime il fiscale di determinazione del reddito

di Francesco Giuseppe Carucci

Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Dl 34 del 19 maggio compete anche alle aziende agricole, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Infatti, oltre agli operatori agricoli che producono reddito d’impresa, la misura è destinata anche agli imprenditori titolari di reddito agrario ex articolo 32 del Tuir. La particolare tipologia di contribuenti beneficia del contributo a prescindere dai volumi delle vendite realizzate.

Invece gli altri operatori agricoli, in quanto titolari di reddito d’impresa, devono rispettare la generale condizione di non superamento della soglia di 5 milioni di euro di ricavi di cui all’articolo 85 del Dpr 917/1986.

È richiesto inoltre che l’attività non risulti cessata alla data di avvio della procedura telematica per la presentazione delle domande, che sarà definita dall’agenzia delle Entrate. Ulteriore condizione di accesso al beneficio è che si sia verificata una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 tale da risultare inferiori a due terzi dei volumi di aprile 2019.

La sussistenza di quest’ultimo requisito, invero, appare poco calzante al mondo agricolo. Si pensi ad un’azienda viticola che produce uva destinata alla vinificazione di qualità e che, a causa delle elevate giacenze vinicole 2019 determinate dal blocco della ristorazione, sarà quasi certamente costretta a vendere il prossimo raccolto a prezzi inferiori rispetto all’annata precedente.

Nell’ipotesi prospettata, l’emergenza epidemiologica comporta una riduzione del fatturato. Tuttavia, considerato che raccolta dell’uva e relativa fatturazione non si effettuano nel mese di aprile, dalla comparazione tra i volumi d’affari di aprile 2020 e del medesimo mese 2019 non emergerà la sussistenza del requisito richiesto con la conseguente esclusione dell’azienda dalla misura.

Dal momento che nel settore agricolo vi è questa particolarità legata alle colture praticate, il cui raccolto è previsto in diversi periodi dell’anno, sarebbe stata opportuna una norma ad hoc che, tutt’al più, avesse ancorato la fruizione del beneficio alla riduzione del fatturato realizzato nell’intera annata agraria (non coincidente con l’anno solare), e non in un solo mese del 2020. A maggior ragione se si considera l’ulteriore disposizione in virtù della quale il requisito della riduzione del fatturato può non sussistere qualora il contribuente abbia iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Con riferimento al caso prospettato, tale circostanza comporta inevitabilmente una disparità di trattamento tra i contribuenti.

Il contributo a fondo perduto concedibile sarà calcolato in misura percentuale sulla differenza tra ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019 secondo tre aliquote che variano in ragione della soglia di “ricavi e compensi” realizzati nel 2019: 20% per i soggetti che non abbiano superato la soglia dei 400.000 euro, 15% se sia stata superata la detta soglia ma non quella di un milione di euro e 10% in caso di superamento di detto limite ed entro i 5 milioni.

Gli imprenditori titolari di reddito agrario, per la determinazione della soglia di appartenenza, dovranno prendere a riferimento il volume d’affari visto che “ricavi e compensi” sono estranei alla particolare tipologia di contribuenti.

In ogni caso gli aventi diritto otterranno il riconoscimento del contributo minimo di 1.000 euro se persone fisiche e 2.000 se soggetti diversi.

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