Contributo unificato, l’esenzione raddoppia
La Cgt Piemonte: il beneficio ottenuto per i giudizi precedenti si estende a quelli successivi
Se c’è esenzione dal contributo unificato, l’eventuale raddoppio è sempre pari a zero. L’esenzione per ragioni di reddito ex articolo 76 del Dpr 115/2002 si applica infatti tanto per l’instaurazione dei giudizi di impugnazione, quanto in caso di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 13 del Dpr 115/2002.
È questo il principio espresso dalla Cgt di secondo grado del Piemonte (sentenza del 26 maggio 2023 n. 254/1) sulla base dell’orientamento della Cassazione...