Controlli e liti

Contributo unificato, richiesta in 30 giorni

L’ufficio di segreteria deve notificare entro i termini l’invito alla regolarizzazione. L'indicazione del dipartimento renderà più agevole liquidare gli importi nell’ambito delle spese del giudizio

di Francesco Falcone

La richiesta della regolarizzazione dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato tributario (Cut) da parte dell’ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria avviene mediante la notifica dell’invito al pagamento, a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio eletto, entro 30 giorni dal deposito dell’atto giurisdizionale soggetto a tassazione. A confermarlo è il dipartimento delle Finanze del Mef rispondendo a uno specifico quesito in occasione del Telefisco 2023.

Nonostante questa specifica previsione sia contenuta nell’articolo 248 del Dpr 115/2002, la risposta non era così scontata in quanto per la Cassazione (sentenza 36390/2021) il termine di 30 giorni, previsto per l’esercizio del potere di accertamento non è perentorio, ma meramente ordinatorio ed acceleratorio. Ne consegue che in caso di inosservanza non si verifica alcuna decadenza dell’attività di recupero dell’ufficio impositore. In buona sostanza l’apposizione di tale termine ravvicinato (30 giorni dal deposito ad esempio del ricorso, dell’appello o dell’appello incidentale) costituirebbe un invito a non indugiare e l’atto potrebbe essere compiuto dall’interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto. E sempre la Cassazione ha stabilito (ordinanza 2999/2022) che, avendo il contributo unificato natura di tributo erariale, l’obbligo di pagamento non può che essere soggetto al termine di prescrizione decennale.

Il contributo unificato è stato introdotto nel rito tributario nel 2011 e il suo perimetro di applicazione ha costituito una fattispecie a formazione progressiva formata da documenti di prassi (circolari, direttive ministeriali e risposte a quesiti) e di giurisprudenza. Si è così verificato che, a distanza di anni, quando il giudizio ormai si era definito con sentenza, è stato notificato dalla segreteria della Commissione tributaria (ora Cgt) un invito a regolarizzare il pagamento.

La perentorietà del termine di controllo nei 30 giorni avrebbe assicurato che nella immediatezza della iscrizione a ruolo l’irregolarità fosse stata sanata. In difetto di tale perentorietà invece una richiesta successiva alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato, dovrà tenere anche conto della parte risultata soccombente che dovrà pagare, oltre che le spese, anche gli esborsi sostenuti per il pagamento del contributo unificato (così come riconosciuti dalla Cassazione con l’ordinanza 18828/2015).

È per questo che si apprezza la risposta al quesito fornita dal Mef secondo cui le misure organizzative indirizzate agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria e gli obiettivi loro assegnati garantiscono l’osservanza del suddetto termine di 30 giorni. Pertanto, l’attività di verifica, liquidazione e, quindi, l’eventuale recupero del contributo unificato, viene posta in essere prima della definizione del contenzioso tributario sulla base del quale è stato notificato l’invito al pagamento del Cut.

Di conseguenza, generalmente, quando viene decisa la controversia tributaria – da cui origina l’obbligo di pagamento del contributo unificato – con esito favorevole al contribuente e contestuale condanna alle spese del resistente ente impositore, la fase di controllo dell’esatta quantificazione del Cut dovuto risulta già espletata. Pertanto, viene assicurata la possibilità al contribuente vittorioso di recuperare integralmente le spese del giudizio, ivi compreso quanto dovuto a titolo di contributo unificato.

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