Controlli e liti

Contributo unificato, sanzione massima per chi non versa entro 90 giorni dall’invito

di Andrea Taglioni

L’omesso versamento del contributo unificato entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’invito al pagamento legittima l’irrogazione della sanzione in misura massima. Quest’ultima, infatti, tenuto conto del comportamento omissivo del contribuente, nonostante l’invito di pagamento, non può essere determinata in via equitativa, ma commisurata alla gravità della violazione contestata. Lo hanno stabilito i giudici della Ctr Abruzzo con la sentenza 76/4/2019 ( clicca qui per consultarla ).

La vicenda, da cui trae origine la pronuncia, fa seguito all’impugnazione del provvedimento di irrogazione e intimazione della sanzione comminate, nella misura massima, per il mancato pagamento del contributo unificato tributario. I giudici di primo grado, sulla base delle contestazione del contribuente, accoglievano il ricorso ritenendo corretto rideterminare la sanzione in misura fissa..

Di diverso avviso, invece, è stata la Commissione tributaria regionale che, ribaltando il precedente grado di giudizio, ha accolto pienamente il ricorso del Mef. Il contributo unificato è un tributo che il contribuente deve assolvere al momento dell’iscrizione a ruolo della controversia e che varia in funzione del valore della lite.

Le segreterie delle Commissioni tributarie verificano il corretto assolvimento del contributo e, ove riscontrino omessi o insufficienti versamenti, notificano al ricorrente, entro 30 giorni dal deposito dell’atto, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, con l’espressa avvertenza che in caso di inadempimento entro un mese, l’Ufficio procederà alla riscossione del contributo, con addebito degli interessi e all’irrogazione della sanzione. Quest’ultima, che varia dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, è portata a conoscenza mediante l’intimazione al pagamento della sanzione e la cui gradualità e proporzionalità variano in funzione della condotta e dal tempo trascorso tra la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito e la data di effettivo pagamento.

Sulla base di questo quadro normativo i giudici hanno accolto il ricorso ritenendo come nel caso specifico l’inottemperanza totale all’invio di pagamento comporta la mancata applicazione di qualsiasi esimente, essendo evidente la grave condotta omissiva del contribuente. Per questo, quindi, anche alla luce della circolare 1/DF del 2011, il collegio giudicante ha ritenuto corretta la massima sanzione applicabile.

Ctr Abruzzo, sentenza 76/4/2019

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