Contributo unificato, semplificata la notifica delle sanzioni
Il decreto liquidità, all’articolo 29 comma 2, cambia le regole in materia
Con l’articolo 29, comma 2 del decreto legge 23/2020 (il cosiddetto decreto liquidità) cambiano le norme in materia di sanzioni per le violazioni dell’obbligo di versare il contributo unificato per le procedure giurisdizionali.
La novità
È stata prevista, infatti, l’introduzione del comma 1 ter nell’articolo 16 del Dlgs 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia - Tusg), che semplifica il procedimento notificatorio degli atti di irrogazione delle sanzioni da omesso o parziale pagamento del contributo unificato, consentendo, da un lato, agli uffici competenti la notifica diretta dell’atto anche tramite Pec e disponendone, dall’altro, l’invio al domicilio eletto al momento della costituzione o, in mancanza, il deposito presso la competente segreteria delle Commissioni tributarie ovvero cancelleria giudiziaria.
Questa procedura, secondo la relazione illustrativa, avrebbe il significativo vantaggio di far risparmiare al bilancio statale le spese postali (8,75 euro, solitamente a carico del contribuente moroso) e di valorizzare il ruolo del difensore e il domicilio eletto.
L’urgenza
La prima considerazione che sorge spontanea alla lettura è relativa all’opportunità dell’inserimento di una simile previsione in un decreto emergenziale destinato alle misure urgenti di gestione degli effetti del Covid-19, ciò anche per la scarsa probabilità del suo utilizzo in questa fase.
Il nuovo luogo della notifica
A parte ciò, la norma effettivamente pare raggiungere l’obiettivo prefissato di semplificare il procedimento di notifica degli atti di irrogazione di sanzioni, equiparando così tale procedura a quella prevista per l’accertamento del tributo.
Da questo punto di vista, tuttavia, l’unica novità appare legata al luogo della notifica (il domicilio eletto ovvero la segreteria/cancelleria in luogo del domicilio proprio del contribuente). Infatti, già la previgente normativa consentiva l’utilizzo della Pec così come la notifica diretta da parte dell’ente impositore, ben potendosi applicare le previsioni di cui alla legge 890/1982 in virtù dell’articolo 14.
Atti di irrogazione di sanzioni
Per questa ragione la vera novità va individuata nell’inciso relativo alla possibilità di notificare l’atto «anche attraverso la comunicazione contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248» del Dlgs 115/2002, inciso stranamente dimenticato dalla relazione illustrativa.
A questo proposito vale ricordare che la procedura posta dal Tusg prevede all’articolo 14 che il contributo unificato sia versato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio e, successivamente, ogni qualvolta siano proposte domande nuove che modificano il valore della controversia.
Ove il versamento sia carente o insufficiente si attiva una procedura bipartita e temporalmente sfasata per l’accertamento del tributo e la repressione della violazione. Quanto al tributo, viene emesso un invito al pagamento entro 30 giorni dalla notifica (disciplinato proprio dall’articolo 248 richiamato dall’articolo 29 ora in esame) che, se non rispettato, comporta la riscossione delle somme a mezzo ruolo e cartella di pagamento; quanto alle sanzioni, invece, l’inutile decorso del termine di 30 giorni dalla notifica dell’invito al pagamento autorizza l’emissione di un atto di irrogazione di sanzioni ex articolo 16 Dlgs 472/1997, che, in caso di inadempienza, attiva nuovamente la riscossione a mezzo ruolo.
Sfasatura superata
Ebbene, l’inciso introdotto dall’articolo 29, ammettendo la possibilità che l’irrogazione delle sanzioni sia contestuale all’invito al pagamento di cui agli articoli 248 Tusg, appare volto a superare proprio la descritta sfasatura, ammettendo che le sanzioni siano comminate direttamente nell’avviso di pagamento (in tal senso anche la circolare 9/E del 13 aprile 2020).
L’innovazione non è di poco conto, anche alla luce della gravità delle sanzioni comminabili (fino al 200%): da un lato, infatti, modifica la fattispecie sanzionatoria che è ora l’omesso versamento originario e non più il mancato rispetto dell’invito al pagamento; dall’altro, fa venire meno la gradualità della severità sanzionatoria che in maniera opportuna e trasparente ha da sempre guidato l’attività amministrativa (si veda ad esempio la circolare 1/DF/2011 del ministero dell’Economia e delle Finanze).
Si tratta, quindi, di una modifica strutturale importante, la quale, oltre a meritare di essere maggiormente ponderata, avrebbe potuto essere resa ancor più efficacie mediante l’adozione delle norme sugli accertamenti esecutivi, trend che pare ormai inarrestabile.