Controlli e liti

Controlli automatizzati, l’eventuale cartella nella definizione delle liti

È il primo atto notificato, quindi di natura impositiva, e pertanto definibile

di Laura Ambrosi

È definibile la lite relativa alla cartella di pagamento del controllo automatizzato: essendo, infatti, il primo atto notificato al contribuente, va qualificato come impositivo e pertanto doveva includersi nell’ultima definizione agevolata. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 6170 depositata il 24 febbraio.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento conseguente a un controllo automatizzato. Entrambi i giudici di merito confermavano la legittimità del provvedimento e la decisione veniva impugnata dinanzi alla Cassazione.

In pendenza di giudizio, il contribuente presentava l’istanza di definizione agevolata della lite (articolo 6 del Dl 119/2018). L’Agenzia però notificava il diniego nel presupposto che il contenzioso si riferiva a un atto di mera riscossione (la cartella di pagamento) e non a un atto impositivo e quindi per tale ragione, non era definibile.

Avverso il diniego il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, atteso che la norma prevedeva l’impugnazione dinanzi al giudice presso il quale era pendente anche la controversia da definire.

La Suprema Corte ha innanzitutto rilevato che il legislatore nel disciplinare la definizione agevolata delle liti, ha utilizzato la locuzione «atto impositivo» tuttavia senza indicarne l’esatta definizione. Secondo la circolare 6 del 2019 delle Entrate, le cartelle di pagamento conseguenti al controllo automatizzato sono meri atti di riscossione e non atti impositivi, poiché si limitano al recupero di imposte dichiarate.

La Cassazione ha però ritenuto di non condividere tale interpretazione, anche alla luce del fatto che le circolari dell’amministrazione non sono fonte di legge e non vincolano il contribuente o il giudice.

L’individuazione della “qualifica” di atto impositivo va verificata rispetto al fatto che si tratti di un provvedimento con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa dell’Amministrazione. L’atto impositivo, infatti, «impone» per la prima volta al destinatario una prestazione determinata nell’an e nel quantum (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 18298/2021).

La cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato, sebbene fondata sui dati indicati in dichiarazione, costituisce il primo e unico atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. Per tale ragione è impugnabile oltre che per vizi propri, anche per motivi di merito e quindi trattandosi di un atto impositivo, la relativa controversia è definibile.

La decisione applica il principio affermato dalle Sezioni Unite sul punto; tuttavia, deve far riflettere che nonostante tale pronunciamento l’agenzia delle Entrate ha comunque proseguito nella lite.

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