Controlli e liti

Controlli a tavolino con contraddittorio preventivo

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di Antonio Iorio

Per i tributi armonizzati come l’Iva esiste un obbligo di contraddittorio preventivo all’emissione dell’atto anche se il controllo è avvenuto a tavolino e senza alcun accesso. È onere del contribuente poi enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in quella sede che non devono essere pretestuose. A confermare questo orientamento è la Corte di cassazione con l’ ordinanza nr. 21767 depositata ieri. La pronuncia è interessante perché concerne il caso, molto frequente, di accertamento “a tavolino” svolto senza alcun contraddittorio preventivo concluso con contestazioni sia alle imposte sui redditi sia all’Iva. La Cassazione, nella specie, ha ritenuto illegittima la rettifica Iva in assenza del predetto contraddittorio.

L’Agenzia emetteva atti impositivi per vari periodi di imposta nei confronti di una società con contestazioni in materia di Ires, Iva e Irap. A seguito dell’annullamento dei provvedimenti da parte della Ctp, l’Ufficio ricorreva alla Ctr che accoglieva l’impugnazione. Contemporaneamente, i giudici di secondo grado rigettavano l’appello incidentale della società, la quale lamentava che gli accertamenti non fossero stati preceduti da contraddittorio preventivo. Secondo la Ctr, trattandosi di un accertamento a tavolino non era applicabile il disposto dell’articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000.

Avverso tale sentenza il contribuente ricorreva in Cassazione ribadendo, tra l’altro, la violazione alle regole sul contraddittorio endoprocedimentale: nella specie l’amministrazione, dopo solo 12 giorni dalla consegna della documentazione alla società, richiesta con questionario, aveva emesso gli atti, senza consentire alcun confronto sulle rettifiche poi contestate. La Suprema Corte ha accolto il ricorso richiamando i principi delle Sezioni unite (sentenza n. 24823/2015) sul contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino. Viene così ricordato che in tema di diritti e garanzie del contribuente l’amministrazione è gravata di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi “armonizzati”.

La violazione comporta l’invalidità dell’atto solo a condizione che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. Non deve però aver proposto un’opposizione meramente pretestuosa tale da configurare – in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale – sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di tutela dell’interesse per il quale è stato predisposto.

Per i tributi non armonizzati, invece, l’accertamento è legittimo pur in assenza di contraddittorio. Nella specie, la pretesa aveva ad oggetto sia Iva (tributo armonizzato), sia Irap e Ires (tributi non armonizzati). La Ctr quindi poteva escludere automaticamente la necessità del contraddittorio solo per l’Ires e per l’Irap, ma non anche per l’Iva. Doveva quindi verificare che la preventiva instaurazione del contraddittorio stesso poteva determinare un risultato diverso del procedimento. Per tale ragione il ricorso è stato accolto con rinvio alla Ctr che dovrà effettuare tale riscontro per le violazioni Iva.

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