Controlli e liti

Controlli a tavolino sulle imposte estere con il contraddittorio

immagine non disponibile

di Rosanna Acierno

Il confronto preventivo tra ufficio e contribuente è sempre necessario, anche nei controlli a tavolino. Anzi, in questi casi il contraddittorio risulta ancora più opportuno. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctp di Milano, con la sentenza 2162/16/2017 depositata il 14 marzo 2017 (presidente Citro, relatore Pilello).

La pronuncia trae origine da una cartella di pagamento notificata ad un contribuente italiano a seguito di un controllo formale effettuato in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/73 per un credito di imposta esposto in dichiarazione dei redditi, a fronte di imposte pagate nel Regno Unito. In particolare l’ufficio, non ritenendo sufficiente la documentazione presentata in sede di dichiarazione dei redditi, senza chiamarlo in contraddittorio, iscriveva a ruolo il credito non riconosciuto per oltre 91 mila euro, con sanzioni e interessi. Successivamente, Equitalia notificava al contribuente la cartella con ulteriore aggravio dell’aggio della riscossione.

Nell’impugnare l’iscrizione a ruolo, il contribuente eccepiva innanzitutto la violazione del diritto al contraddittorio, sostenendo che, se solo fosse stato interpellato preventivamente, avrebbe potuto dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale e, dunque, avrebbe potuto impedire l’emissione dell’atto impositivo. In secondo luogo, sosteneva di aver assolto l’obbligo di dimostrare la definitività delle imposte pagate all’estero, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società inglese presso cui lavorava.

Nell’accogliere il ricorso, la Ctp di Milano ha innanzitutto ritenuto di dover disattendere la sentenza 24823/2015 della Cassazione, invocata dall’ufficio, secondo cui nell’ordinamento tributario nazionale non esisterebbe un principio generale, nemmeno derivante dai precetti costituzionali, che impone all’amministrazione finanziaria un obbligo generalizzato di instaurare il preventivo contraddittorio con il contribuente. Inoltre, in caso di indagini a tavolino, sarebbe legittima la notifica dell’avviso o di altro atto impositivo senza la necessità che, in un momento antecedente, il contribuente sia convocato presso gli uffici.

Secondo il collegio milanese, infatti, il confronto preventivo è sempre necessario laddove il giudice di merito accerti che le spiegazioni eventualmente fornite durante la verifica dal contribuente avrebbero impedito o modificato l’emissione dell’atto impositivo.

Sull’attendibilità della documentazione probatoria esibita circa la definitività delle imposte pagate all’estero, è necessario che gli importi pagati all’estero non siano ripetibili, anche in forza di artifizi posti in essere dal contribuente per ottenerne il rimborso. Nel caso specificio il ricorrente ha dimostrato che, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, le imposte pagate nel Regno Unito si erano già rese definitive, essendo già passato l’anno entro il quale - secondo il diritto anglosassone - avrebbe potuto modificare a proprio favore la dichiarazione già presentata.

Ctp Milano 2162/16/17

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©