Imposte

Convenzioni contro le doppie imposizioni non ancora operative: ritenute a rischio

I casi di Colombia e Giamaica: la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» non basta senza la ratifica dello Stato estero, nonostante il rilascio dei certificati di residenza fiscale

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di Valentino Tamburro

Le convenzioni contro le doppie imposizioni con Colombia e Giamaica, nonostante in alcuni certificati di residenza fiscale emessi dall'agenzia delle Entrate e nel messaggio Inps 4463 del 2020 vengano qualificate come già in vigore, in realtà non lo sono. I contribuenti che hanno avuto rapporti con tali Paesi, o che li avranno in futuro, potrebbero pertanto vedersi costretti a rivedere il corretto trattamento fiscale delle operazioni poste in essere con gli stessi, in quanto, se da un lato può senz'altro maturare un legittimo affidamento in relazione ai suddetti elementi, dall'altro tale affidamento deve fare i conti con le disposizioni normative in concreto applicabili. Le convenzioni stipulate dall'Italia con Colombia e Giamaica, infatti, non sono ancora state ratificate dai rispettivi Stati esteri e pertanto la pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» italiana, avvenuta nello scorso mese di agosto 2020, non è sufficiente, da sola, ai fini dell'entrata in vigore delle stesse. Inoltre, in base a quanto previsto da entrambe le convenzioni, le stesse entreranno in vigore solo a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica.

Ma vediamo nel dettaglio. Le nuove convenzioni contro le doppie imposizioni pubblicate in «Gazzetta Ufficiale» nel corso del 2020 non sono ancora tutte pienamente operative in quanto, considerato che le stesse entreranno in vigore solo a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati, mancano ancora diversi importanti passaggi istituzionali al fine della loro piena operatività. Nel mese di agosto 2020, in particolare, sono state pubblicate in «Gazzetta Ufficiale» le convenzioni contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Repubblica orientale dell’Uruguay, la Colombia e la Giamaica, oggetto di un successivo documento di prassi emanato dall’Inps. Tra le tre convenzioni citate, solo quella con l’Uruguay è già pienamente entrata in vigore.

Le convenzioni stipulate dall’Italia con Colombia e Giamaica, invece, non sono ancora state ratificate dai rispettivi Stati esteri e pertanto la pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» italiana non è sufficiente ai fini dell’entrata in vigore delle stesse. Inoltre, in base a quanto previsto da entrambe le convenzioni, le stesse entreranno in vigore solo a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica.

L’Inps, con il messaggio 4463 del 26 novembre 2020, ha fornito una serie di istruzioni in relazione all’applicazione alle disposizioni in materia di tassazione delle pensioni contenute nelle tre convenzioni pubblicate in «Gazzetta Ufficiale» nel corso del mese di agosto 2020, considerandole tutte già in vigore, senza fare alcuna distinzione. Tuttavia, alla luce di quanto riportato sinora, le persone fisiche che percepiscono pensioni dall’Inps e che siano residenti fiscalmente in Colombia o Giamaica dovranno monitorare l’evoluzione dell’iter che porterà all’entrata in vigore delle convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di usufruire dell’esenzione dall’Irpef italiana.

Le istruzioni fornite nel messaggio Inps, infatti, possono essere lette ed applicate solo tenendo conto del fatto che ad oggi non vi sono ancora i presupposti giuridici per l’entrata in vigore delle convenzioni con la Colombia e la Giamaica. Infatti, un documento di prassi può interpretare una disposizione di rango superiore, ma non può certo disporre l’entrata in vigore anticipata di una disposizione normativa.

Allo stesso modo, le imprese residenti in Italia che abbiano rapporti commerciali, finanziari e di qualsiasi altro tipo con la Colombia e la Giamaica, devono prestare attenzione al trattamento fiscale delle proprie transazioni con soggetti residenti in tali Stati. Tale cautela è d’obbligo anche qualora le imprese con attività internazionale siano eventualmente in possesso di un certificato di residenza fiscale in Italia rilasciato dall’agenzia delle Entrate ai sensi della convenzione con la Colombia o con la Giamaica. Come detto, il fatto che in tale Stati la convenzione non sia stata ad oggi ancora ratificata determina, in pratica, la non applicabilità delle disposizioni convenzionali.

Ciò implica, ad esempio, che non sono applicabili le disposizioni in materia di stabile organizzazione contenute nella convenzione, quelle relative alla limitazione della potestà impositiva in materia di ritenute in uscita su interessi, dividendi e royalties, quelle relative al meccanismo del credito d’imposta, solo per citarne alcune.

Infine, anche se nel corso del 2021 tali Stati ratificheranno i trattati e nel corso del medesimo periodo d’imposta avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, l’efficacia delle disposizioni più importanti contenute nelle convenzioni con la Colombia e la Giamaica decorrerà dall’anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore delle stesse.

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