Imposte

Conversione dei punti-fedeltà senza imposta sostitutiva del 20%

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di Domenico Pezzella e Benedetto Santacroce


La conversione dei punti maturati nell'ambito di un'operazione a premio con punti di un'altra operazione a premio non configura il riconoscimento di un premio e, quindi, il valore dei punti assegnati non è da assoggettare all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 19, comma 8 della legge 449/97. Questa la posizione assunta dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 23/E, nella quale, riconsiderando l'opposta soluzione enunciata nella precedente risoluzione 101/E del 26 novembre 2012, è stato affermato che in questo caso non si applica l'imposta sostitutiva del 20% prevista in relazione ai concorsi i cui premi consistono in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
La vicenda riguarda la fattispecie in cui, nell'ambito di operazioni che prevedono l'assegnazione di premi ai consumatori in funzione del numero dei punti fedeltà accumulati facendo acquisti presso gli esercizi commerciali promotori del concorso, può essere consentito ai partecipanti di convertire i medesimi punti con punti di altre operazioni a premio, condotte dagli stessi promotori del concorso o da altri soggetti. In questo caso la conversione dei punti è esente da Iva a norma dell'articolo 10, comma 1, n. 4 del Dpr 633/72, in quanto l'operazione, come chiarito nella risoluzione 3/E del 2000, è assimilabile a quella avente ad oggetto titoli similari a quelli non rappresentativi di merci. La funzione dello scambio dei punti, infatti, deve essere individuata in quella di permettere, proprio attraverso la conversione dei punti, la possibilità di partecipazione all'ulteriore manifestazione a premi. Per questo motivo, nella risoluzione del 2012, l'agenzia delle Entrate aveva ritenuto dovuta l'imposta sostitutiva sulla base dell'ulteriore considerazione che l'acquisizione di punti relativi ad altra operazione a premi costituisse di per sé un premio.
La posizione assunta dal ministero dello Sviluppo economico con la nota 137275 del 14 agosto 2013 ha però obbligato le Entrate a ritornare sulla propria decisione. Nella nota il ministero ha evidenziato come, in realtà, i singoli punti raccolti non hanno di per sé alcun valore di diritto sui premi in palio e dunque non sono qualificabili quali premio finché non viene raggiunto il minimo quantitativo richiesto per uno dei beni e/o servizi promessi e vengono soddisfatte le ulteriori condizioni previste dal concorso quali l'acquisto dei previsti quantitativi di beni e/o servizio promozionati, la raccolta dei punti nelle modalità richieste dal regolamento e la loro presentazione entro i termini previsti per la richiesta del premio.
L'impossibilità di caratterizzare quale premio a sé l'acquisizione di punti relativi a una diversa operazione a premio deriva dal fatto che questa conversione non comporta in automatico il diritto del partecipante all'ottenimento del premio nell'ambito della seconda manifestazione essendo necessario, a tal fine, il verificarsi delle ulteriori condizioni previste nel regolamento di quest'ultima.

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