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Coop agricole multiattività: esenzione Ires solo per i prodotti conferiti da soci

La risposta a interpello 245: la cooperativa deve scomporre l’attività che usufruisce della esenzione da quella imponibile

di Gian Paolo Tosoni

Le cooperative agricole con più attività possono usufruire dell’esenzione da Ires soltanto per quelle relative ai prodotti conferiti dai soci. Lo conferma la risposta a interpello 245 fornita dall’agenzia delle Entrate,

Il caso presentato alla Agenzia riguardava una cooperativa agricola (articolo 1, comma 2, del Dlgs 228/2001) che svolgeva le seguenti tre attività:

•Fornitura prevalente ai soci, di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;

•Allevamento di bovini mediante l’utilizzo di mangimi conferiti per almeno un quarto dai soci (mutualità prevalente raggiunta Dm 30 dicembre 2005);

•Attività di conferimento di prodotti ortofrutticoli ed animali conferiti prevalentemente dai soci, per i quali la cooperativa svolge l’attività di manipolazione e trasformazione.

In dottrina la prima attività viene definita come svolta a monte della compagine sociale, mentre le altre due sono svolte a valle.

Le attività di allevamento e quella di manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti conferiti prevalentemente dai soci, usufruiscono della esenzione da Ires ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 601/73, mentre l’attività di fornitura di beni a servizi ai soci non usufruisce di una agevolazione specifica ma di quella generica per tutte le cooperative ovvero la esenzione parziale degli utili accantonati a riserva indivisibile (legge n. 311/2004).

La cooperativa istante nel presupposto che la attività svolta a monte dei soci non usufruiva della esenzione da Ires, ha considerato che comunque tale attività fosse strumentale ed accessoria a quella di conferimento e che pertanto potesse essere trascinata nella esenzione di cui all’articolo 10 del Dpr 601/73.

L’Agenzia invece nella risposta, con precisione, ricorda che soltanto l’attività di allevamento con mangimi forniti per un quarto dai soci e per la attività di conferimento, la cooperativa può usufruire della esenzione che consiste nella detassazione di tutte le riprese fiscali e cioè dei costi indeducibili. L0Agenzia conferma quindi che la cooperativa deve scomporre l’attività che usufruisce della esenzione da quella imponibile al fine di poter evidenziare in dichiarazione dei redditi le riprese fiscali non soggette ad Ires per le sole attività che ne possono beneficiare.

Peraltro la distinzione delle operazioni è obbligatoria anche sotto il profilo civilistico relativamente ai ristorni. L’articolo 2545 sexies del Codice civile, al comma 2, prevede infatti che le cooperative devono riportare separatamente nel bilanci i dati relativi alla attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche; Infatti le attività svolte a monte della compagine sociale rappresentano una diversa gestione mutualistica in confronto a quelle svolte a valle.

La distinzione dei due settori di attività , come ricorda l’Agenzia, ha riflessi anche ai fini dell’Irap. Infatti l’attività di fornitura di beni e servizi a favore dei soci non usufruisce della esenzione dall’imposta regionale mentre le attività di conferimento e di allevamento usufruiscono della esenzione totale.