Coop agricole, a rischio la mutualità prevalente
L’impatto del mancato obiettivo sui parametri per un biennio
Le perdite delle produzioni agricole verificate nelle zone emiliano-romagnole a seguito della recente alluvione hanno conseguenze, oltre che per i produttori agricoli in genere, anche per le società cooperative e fra esse, anche «indirettamente», quelle di conferimento che effettuano la commercializzazione anche previa lavorazione e/o trasformazione dei prodotti conferiti dai soci (caseifici, oleifici, eccetera). Queste ultime, a fronte delle minori disponibilità di prodotti conferiti dai soci, avranno necessità di provvedere ad acquisti da terzi al fine di mantenere i livelli di produzione e di commercializzazione dei prodotti derivati e, ove gli acquisti siano rilevanti al punto di superare quantitativamente quelli di cui la cooperativa dispone per conferimento da parte dei soci, non sarà verificata la condizione di mutualità prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del Codice civile.
Al mancato raggiungimento per un biennio consecutivo dei parametri di cui all’articolo 2513 è verificata la perdita della condizione di mutualità prevalente con la conseguente maggiore tassazione ai fini Ires e l’assolvimento degli adempimenti di cui all’articolo 2545-octies del Codice civile, fatta salva la sospensione di tali effetti, ai sensi del Dm 30 dicembre 2005, sino al venir meno delle conseguenze riconducibili ai casi di perdite di produzione causate da calamità naturali se certificate dagli organi competenti.
Ove, pertanto, la condizione non dovesse essere raggiunta nel 2023 per la prima volta, non si avrebbero conseguenze di sorta che sarebbero, invece, verificate nei casi più gravi, con particolare riferimento ai frutteti e vigneti in cui le minori produzioni o perdite di produzione possono protrarsi anche per gli anni necessari per l’entrata in produzione delle nuove piante messe a dimora in sostituzione di quelle per le quali si è reso necessario l’espianto.
Nel caso delle cooperative di conferimento non soccorre la norma (comma 988 della legge 234/2021) che riguarda le sole perdite dirette di produzione con la conseguenza che il mancato raggiungimento della condizione di prevalenza anche nel 2024 realizza il biennio consecutivo che comporta il passaggio a cooperativa a mutualità non prevalente.
Al riguardo, mentre la sospensione degli effetti di cui al Dm 30 dicembre 2005 opera per l’anno 2023 in cui l’eccezionalità dell’evento è sicuramente certificata, per i casi più gravi, quando cioè le minori o mancate produzioni si verificheranno anche negli anni successivi, l’ottenimento della certificazione che riguarderà casi singoli appare problematica ove non venga prevista e regolata già nei provvedimenti in itinere. Inoltre, il tenore letterale del Dm pare riferirsi alle sole conseguenze derivanti dai danni subiti dalla cooperativa sulle proprie produzioni o strutture e non anche derivanti dai mancati o minori conferimenti dei soci.
Tale regime derogatorio, per analogia di effetti e conseguenze, dovrebbe, a cura del Mimit, venire “esteso” anche alle conseguenze derivanti dai mancati conferimenti dei soci al quale però dovrebbe “associarsi” anche l’agenzia delle Entrate in quanto la decisione ministeriale non ha rilevanza ai fini fiscali.